Persona offesa prossimo congiunto dell’imputato e facoltà di astenersi dal deporre.

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La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che il prossimo congiunto dell’imputato, il quale sia persona offesa dal reato insieme ad altro soggetto estraneo al rapporto familiare, non ha facoltà di astenersi dal deporre, secondo quanto previsto dall’art. 199, comma 1, cod. proc. pen., stante l’inscindibilità delle sue dichiarazioni, anche relative al soggetto non prossimo congiunto, e la necessità di una rappresentazione completa ed esaustiva di quanto a sua conoscenza.

Il principio è fissato nella sentenza n. 13529 / 2017 (ud. 08/02/2017 – deposito del 20/03/2017). Sul sito della Corte si trova la MOTIVAZIONE.

Secondo la Corte nel caso in cui l’imputato abbia commesso reato nei confronti di più persone di cui una sia un suo prossimo congiunto quest’ultimo non può avvalersi della facoltà di astenersi dal testimoniare avendo un obbligo di deporre e quindi non lo si deve avvertire che ha tale facoltà: infatti “l’unitarietà della condotta ascritta all’imputato rende inscindibili le dichiarazioni del congiunto obbligato a deporre…”. La ratio della facoltà di astenersi dal deporre consiste nell’esigenza di prevenire false testimonianze che poi ex art 384 c.p. sarebbero scriminate: ebbene ciò non riguarda i coimputati del prossimo congiunto del testimone, ma non riguarda nemmeno il caso dell’imputato di una condotta plurioffensiva perché la testimonianza ha scopo di offrire al giudice un quadro dei vari aspetti, oggettivi e soggettivi, della vicenda.

La sentenza peró sul punto non da una motivazione approfondita limitandosi ad enucleare il principio appena esposto ed a ricordare che il mancato avviso della facoltà di astenersi concreta una nullità relativa che va eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e, comunque, a pena di decadenza entro i termini di cui all’articolo. 181 c.p.p.

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