Processo penale e utilizzo della Pec

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La Quarta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della validità della notificazione a mezzo posta elettronica certificata (c.d. Pec ), non è necessario alcun decreto che la autorizzi, né che il giudice faccia riferimento ad essa nell’atto da notificare (Fattispecie in tema di decreto di citazione in giudizio di appello).Trattasi della sentenza n. 3336/2017 (udienza 22.12.2016 – deposito 23.01.2017).

Il ricorrente ripropone un’eccezione di nullità già proposta in secondo grado e cioè ritiene che il decreto di citazione in appello doveva contenere l’indicazione che la notifica veniva effettuata via Pec, con altresì l’indicazione dell’indirizzo Pec del destinatario della notifica: tali deficienze impedirebbero un valido esercizio del diritto di difesa e concreterebbero una nullità. 

La Corte, nel respingere il relativo motivo di ricorso, compie un’affermazione molto importante e cioè chiarisce che in tema di notifica del decreto di citazione a giudizio l’orientamento che si sta consolidando è quello di non guardare il dato meramente formalistico, ma di verificare l’idoneità a determinare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Orientamento questo che fa da pendant con quello secondo cui l’imputato che vuole eccepire la nullità assoluta della citazione o della relativa notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la violazione della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell’atto e fornire gli elementi specifici che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (cfr. Sentenza S.U. N. 119 del 27/10/2004 dep. 2005 Palumbo).

Per chi vuole leggere la motivazione sul sito della Corte può cliccare qui MOTIVAZIONE  e leggere le pagg 17-18-19.

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