Referendum geografia giudiziaria

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referendumtribunaliLe tappe di una riforma ingiusta

Nell’infuocata estate del 2011 su pressione dell’UE con la legge n. 148 del 14 settembre 2011 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 188), recante “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”: con il  comma 2 dell’art. 1 di detta legge di conversione è stata inopinatamente introdotta la delega al Governo a legiferare in materia di c.d. “geografia giudiziaria”.

Più specificatamente la legge delega prevedeva che:

Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessita’ di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno  2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l’assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificita’ territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalita’ organizzata, nonche’ della necessita’ di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

[…….]

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell’attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d’appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;……………”.

La delega conferita dalla legge di conversione n. 148/2011 è stata attuata con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155  (in Suppl. ordinario n. 185 alla Gazz. Uff., 12 settembre 2012, n. 213), recante la “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, e con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (in Suppl. ordinario n. 185 alla Gazz. Uff., 12 settembre 2012, n. 213), recante la“Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Per quanto riguarda i Tribunali la soppressione é entrata in vigore il 13.9.2013, mentre per i Giudici di Pace é ancora in corso l’iter per l’individuazione di quelli che saranno mantenuti in base alla richieste degli Enti locali e quelli che saranno soppressi.

Il Governo rimaneva insensibile alle varie richieste di correttivi del decreto legislativo.

Il 30.9.2013 ben nove Regioni e cioé Abruzzo, Basilicata, Marche, Campania, Puglia, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, presentavano in Cassazione richiesta di referendum ex art. 75 Costituzione avente ad oggetto l’abrogazione sia della legge delega che dei decreti legislativi; in particolare il quesito referendario é del seguente tenore: “Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

1) le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2,3,4,5, 5bis, della legge 14 settembre 2011 n. 148, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative” (segue la trascrizione integrale della disposizione)

2) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148”;

3) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, recante “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148“.

Lo svolgimento del referendum é regolato dalla legge 25 maggio 1970 n. 352 ed in particolare dagli articoli 29 e seguenti;  in base a tale legge entro il  31.10.2013 l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di  Cassazione avrebbe dovuto rilevare, con ordinanza, eventuali irregolarità, il che non é avvenuto e la Corte di Cassazione si é espressa nel senso della legittimità della richiesta di referendum.

Entro il  20 gennaio 2014 (v. art. 33) la Corte Costituzionale dovrà deliberare con sentenza sull’ammissibilità del referendum; in caso di esito positivo la consultazione si terrà tra il 15 aprile e il 15 giugno.

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