Registrazione a tassa fissa per le ordinanze di inammissibilità dell’appello

Studio legale Avvocato Roberto Di Pietro in Avezzano L'Aquila Abruzzo  > Generale >  Registrazione a tassa fissa per le ordinanze di inammissibilità dell’appello
0 Comments

agenzia-entrateCon Risoluzione numero 28 del 12 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate, su interpello avanzato da Corte di Appello, chiarisce la natura e la tassazione delle ordinanze che dichiarano l’inammissibilità dell’appello, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile.

L’Agenzia richiama il parere richiesto al Ministero della Giustizia ed emanato nel novembre del 2013, in cui si afferma che dette ordinanze concludono il grado di appello essendo previsto, come rimedio, il ricorso per Cassazione sulla sentenza di primo grado e provvedono alla regolamentazione delle spese.

Non potendo quindi ritenersi, come prospettato dalla Corte di Appello interpellante, ordinanze di rito, incapaci di assumere sostanza decisoria, esse subiscono la disciplina di cui all’articolo 37 del TUR (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) con la conseguenza che esse andranno tassate in termine fisso e secondo l’articolo 8, Parte Prima della Tariffa allegata, a nulla rilevando che sia previsto un rimedio di gravame, posto che rientrano tra gli atti che definiscono anche parzialmente il giudizio.

Download (PDF, 45KB)

Share