La Sesta sezione Penale ha affermato che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita di iniziativa dalla persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ed è pertanto utilizzabile in dibattimento, qualora tuttavia la conversazione risulti non continuativa per essere stata tagliata in alcune parti, si impone da parte del giudice una specifica valutazione della capacità probatoria della registrazione e della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la mera corrispondenza tra i brani registrati e quanto riferito dall’autore della manipolazione.
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