Ricorso per cassazione: con la notifica via PEC va bene anche l’atto scansionato.

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Con sentenza della Cassazione Sezioni Unite Civili del 12.09.2017 n. 21110 (Link per leggere la sentenza sul sito della Corte) gli ermellini si sono pronunciati su un’eccezione di irritualità di una notifica a mezzo Pec del ricorso per essere stata notificata una copia per immagine (cioè scansionata) dell’atto e non un documento nativo digitale.

La Corte ritiene non sussistente la dedotta irritualità della notifica a mezzo pec per contrasto con l’art. 12 delle specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, del regolamento approvato con D.M. 21 febbraio 2011, n.44 approvate con provvedimento del 16 aprile 2014, per essere la copia notificata una copia per immagine di documento in formato analogico e non atto nativo digitale. Invero – afferma la Corte – il richiamato art. 12 prevede i requisiti che devono possedere i soli atti del processo «in forma di documento informatico da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario», mentre il ricorso per cassazione non presenta tali caratteristiche, non applicandosi ancora al giudizio di legittimità le regole del processo telematico. La notifica è stata perciò ritualmente eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, il cui art. 3-bis, comma 2, dispone che quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’art. 16-undecies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e l’atto da notificarsi va allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

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