RICORSO PER CASSAZIONE: MOTIVO VOLTO A MUTARE UN INDIRIZZO CONSOLIDATO

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Ove col ricorso per cassazione si denunci la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, processuali o sostanziali, il principio di specificità dei motivi, ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., va letto in correlazione col disposto dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente inammissibilità, per difetto di tale requisito, del motivo che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la “ratio decidendi” della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare tale giurisprudenza.

Trattasi della ordinanza n. 5001 del 02/03/2018: clicca qui per leggerla sul sito della Corte

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