Il pacifico principio è stato ribadito dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione con ordinanza n. 6195 / 2019 pubblicata l’1.3.2019.
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Nel passo essenziale della motivazione si legge:
“Non essendo stato esteso al giudizio in cassazione il processo telematico— e non essendo dunque possibile procedere in questa sede al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato— l’avvocato, al fine dì provare la avvenuta notifica, avrebbe dovuto procedere a norma dell’articolo 9, comma 1 bis e 1 ter, della legge 21 gennaio 1994 nr. 53 ovvero :
– stampare una copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna (ciò che ha fatto);
– attestare la conformità delle copie ai documenti informatici da cui sono tratte (articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) essendo egli stesso pubblico ufficiale a ciò autorizzato ( articolo 6 della legge 53/1994).
Nella fattispecie dì causa manca la attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna.
…….
In mancanza della attestazione di conformità non è raggiunta la prova della notifica telematica; del resto nella notifica «tradizionale» questa Corte ha più volte stabilito che non è idonea a fornire prova del compimento del procedimento notificatorio la produzione di documenti privi delle caratteristiche formali prescritte ed in fattispecie di notifica telematica si è già pronunciata nel senso della inammissibilità del ricorso ( Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16496 del 22 giugno 2018 ).
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