Schema regolamento nuovi parametri forensi (da Camera dei Deputati)

Studio legale Avvocato Roberto Di Pietro in Avezzano L'Aquila Abruzzo  > Generale >  Schema regolamento nuovi parametri forensi (da Camera dei Deputati)
0 Comments

Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Clicca qui per scaricare lo schema decreto parametri
Documentazione per l’esame di
Atti del Governo
Schema di   regolamento concernente i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi   per la professione forenseSchema di D.Lgs. n. 70
(art. 1,   comma 3, e art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

 

Schede di lettura

Atto del Governo n. 82
17 febbraio 2014

Servizio responsabile:
Servizio   Studi – Dipartimento Giustizia( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it
 
 
 
 
 

 

INDICE

Schede di lettura

§      Introduzione                                                                                                     3

Quadro normativo                                                                                              4

Contenuto dello schema di regolamento                                                       8

§      Capo I: Disposizioni generali (artt. 1-3)                                                         11

§      Capo II: Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (artt. 4-11)        12

§      Capo III: Disposizioni concernenti l’attività penale (artt. 12-17)                     17

§      Capo IV: Disposizioni concernenti l’attività stragiudiziale (artt. 18-27)         18

§      Capo V: Disciplina transitoria ed entrata in vigore (artt. 28-29)                    20

Confronto tra i parametri previsti dal DM 140/2012 e quelli previsti dall’A.G. n. 70        21

§      Giustizia civile                                                                                                23

§      Giustizia penale                                                                                             47

§      Giustizia tributaria                                                                                      51

§      Giustizia amministrativa                                                                          57

§      Giustizia contabile                                                                                      61

§      Stragiudiziale                                                                                                 63

 

 

 

Schede di lettura

 

 

Introduzione

Lo schema di regolamento in esame disciplina i parametri forensi, sulla base della recente legge che, a fine 2012, ha organicamente disciplinato la professione di avvocato e confermato il superamento delle tariffe professionali (legge n. 247 del 2012).

Ai parametri forensi verrà fatto riferimento, nella determinazione del compenso del professionista, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Allo schema di regolamento, composto da 29 articoli, sono allegate 26 tabelle che forniscono i parametri per i compensi per l’attività giudiziale davanti alle diverse giurisdizioni, per l’attività stragiudiziale e per quella di arbitrato.

Il presente dossier sintetizza il quadro normativo di riferimento, illustra il contenuto dello schema di regolamento, pone a raffronto in una tabella allegata i parametri vigenti con quelli contenuti nello schema.


Quadro normativo

L’art. 9 del DL 1/2012 (cd. decreto “Cresci Italia”) ha previsto l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, introducendo una nuova disciplina del compenso professionale.

L’art. 9 ha stabilito:

§         la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico; il professionista dovrà predisporre “un preventivo di massima” che renda preventivamente nota al cliente la misura del compenso;

§         nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del ministro vigilante.

In attuazione di tale ultima previsione è stato emanato il DM Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia), che ha introdotto un sistema di liquidazione dei compensi per fasi processuali sulla base di parametri contenuti in specifiche tabelle. Il capo II del DM (artt. 2-14) riguarda gli avvocati.

Il DM 140 è stato impugnato per eccesso di potere, davanti al TAR del Lazio, dal CNF e da numerosi Ordini degli avvocati (unitamente al D.P.R. 137/2012, regolamento di delegificazione di riforma degli ordinamenti professionali).

Come si legge nell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna lo schema di decreto in esame, nella sua predisposizione si è tenuto conto, tra l’altro, delle interlocuzioni avute con le associazioni forensi in vista della predisposizione di un decreto correttivo al DM 140/2012, i cui esiti erano stati recepiti in uno schema di decreto. L’iter di quest’ultimo si era poi interrotto a seguito della promulgazione della legge 247/2012.

La legge n. 247 del 2012, a quasi 80 anni dalla legge professionale del 1933, ha poi dettato una nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense che – in relazione al compenso dovuto all’avvocato – è intervenuto sia sul quantum dello stesso, sulle modalità di conferimento dell’incarico e, soprattutto, sulla “procedura” di approvazione dei parametri.

La nuova legge professionale ha ribadito: il principio di libera determinazione tra le parti della parcella; la sua pattuizione “di regola” per iscritto ed il ricorso, solo in via sussidiaria, ai parametri tariffari stabiliti col DM giustizia da emanare ogni 2 anni; la possibile pattuizione del compenso a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene – non soltanto a livello strettamente patrimoniale – il destinatario della prestazione; l’obbligo di adeguata informazione, anche scritta, su possibili ulteriori oneri e spese connesse all’incarico, ove di particolare complessità; il ripristino del divieto del patto di quota-lite; il tentativo di conciliazione presso il Consiglio dell’ordine, in caso di disaccordo sul compenso.

In relazione ad una delle principali novità della legge 247, ovvero la nuova procedura di approvazione dei parametri, dal combinato disposto degli artt. 1 e 13 della legge 247, si evince la seguente sequenza procedimentale:

§         il CNF è il primo titolare della proposta sui parametri;

§         il Ministro della Giustizia riceve la proposta ed elabora uno schema di regolamento;

§         sullo schema, in forza del rinvio di cui all’art. 1, comma 3, della l. 247 – esprimono un parere lo stesso CNF[1], il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari;

§         il regolamento è sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Mentre il primo regolamento (il DM 140/2012) è stato adottato direttamente con decreto del Ministro della giustizia – senza il coinvolgimento del CNF e del Parlamento – per l’approvazione dei nuovi parametri il legislatore ha ripristinato la stessa procedura adottata per la tariffa forense (DM 585/1994).

I parametri – formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi nonché la loro unitarietà e semplicità di calcolo – si applicano non solo in caso di liquidazione giudiziale dei compensi (come previsto dal DL 1/2012), ma anche:

§         quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta;

§         in ogni caso di mancata determinazione consensuale;

§         e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Spetta inoltre al decreto del Ministro della Giustizia stabilire la misura massima delle spese forfetarie rimborsabili e i criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

L’art. 13 della legge 247 prevede che l’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore. L’incarico può essere svolto a titolo gratuito (comma 1).

Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale (comma 2).

La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione (comma 3).

Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa (comma 4).

Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale (comma 5).

Come già ricordato, i parametri indicati nel decreto avente natura regolamentare emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. Ai fini della proposta del CNF sono sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti (comma 6).

I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi (comma 7).

Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà (comma 8).

In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata (comma 9).

Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive (comma 10).

Il 24 maggio 2013, il Consiglio nazionale forense (CNF) ha trasmesso al Ministero della giustizia la proposta di regolamento sui nuovi parametri forensi. Dei principali contenuti di tale proposta (non allegata allo schema di decreto) si dà peraltro conto nella relazione illustrativa dello schema.

Successivamente, il Governo ha trasmesso al CNF un primo schema di regolamento sui parametri su cui lo stesso CNF ha espresso un articolato parere il 22 novembre 2013 (allegato al provvedimento in esame), poi trasmesso il 25 novembre al Ministro della Giustizia.

Circa gli effetti abrogativi prodotti dalla legge di riforma professionale n. 247 del 2012, nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di regolamento in esame, si legge che, avendo la legge 247/2012 disposto l’abrogazione delle tariffe professionali e il rinvio a parametri stabiliti, su proposta del CNF, con decreto del ministro vigilante per la determinazione dei compensi agli avvocati liquidati dal giudice, “ne consegue che il DM 140/2012, dal momento di entrata in vigore della legge ricordata (la 247/2012, ndr) non è più applicabile a questi ultimi”.

Il 22 gennaio 2013 il Consiglio nazionale Forense ha, tuttavia, inviato agli Ordini il Dossier 1/2013 esplicativo della legge 247/2012 che – in relazione ai compensi – ha ritenuto che in attesa dell’adozione dei nuovi parametri forensi andassero applicati in via analogica quelli di cui al DM 140/2012.

In precedenza, già il Tribunale di Varese (sez. I, sentenza 3 febbraio 2012) aveva affermato che l’abrogazione delle tariffe operata dal decreto-legge n. 1/2012 non comportasse per il giudice un divieto assoluto di riferimento ai precedenti parametri al fine di giungere all’esito liquidatorio delle spese di lite.


Contenuto dello schema di regolamento

Lo schema di decreto in esame è dunque adottato in attuazione delle previsioni dell’art. 13, comma 6, della legge 247 del 2012.

Il provvedimento consta di 29 articoli suddivisi in 5 distinti capi:

1) disposizioni generali (artt. 1-3);

2) disposizioni concernenti l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (artt. 4-11);

3) disposizioni concernenti l’attività penale (artt. 12-17);

4) disposizioni concernenti l’attività stragiudiziale (artt. 18-27);

5) disciplina transitoria ed entrata in vigore (artt. 28 e 29).

Il nuovo schema di regolamento riprende, per la gran parte, il contenuto della proposta di regolamento del CNF del maggio 2013, confermando la principale caratteristica del sistema dei parametri già sancito dal DM del 2012 ovvero la sua applicazione in via sussidiaria: solo in caso di mancato accordo tra avvocato e cliente sul compenso professionale dovuto vi sarà l’intervento del giudice.

In particolare, la relazione di accompagnamento alla proposta del CNF – secondo quanto riportato dalla relazione del Governo allo schema di regolamento – spiega che l’obiettivo è superare il problema della “imprevedibilità dei costi del servizio legale” attraverso “una valutazione della quantità media di attività necessaria per la definizione di un procedimento e successivamente stabilendo, in relazione a questa, un compenso equo”.

Nonostante venga confermata l’impostazione seguita dal regolamento vigente sulla distinzione tra attività stragiudiziali e attività giudiziali e, rispetto a queste ultime, sull’attività giudiziale, civile, amministrativa e tributaria da un lato e attività penale dall’altro, il contenuto dello schema di regolamento appare parzialmente difforme rispetto a quello del DM 140/2012.

Parte integrante del decreto sono le tabelle contenenti i parametri, cui l’articolato concretamente rinvia per la liquidazione dei compensi. Dette tabelle sono state, tuttavia, ridotte di numero: dalle 40 tabelle proposte dal CNF si passa infatti a 26 tabelle.

Le 26 tabelle prevedono, sempre all’interno del sistema per fasi (studio della controversia; fase introduttiva; fase istruttoria; fase decisionale; fase di esecuzione), una suddivisione dei parametri di liquidazione per giudice, per tipo di giudizio e per scaglioni di valore.

La relazione al provvedimento giustifica la riduzione con l’opportunità di accorpamenti analogici nonchè di soppressioni di alcune tabelle (ad es. le tabelle da 34 a 38, tutte relative a diverse tipologie di attività stragiudiziale, ora ricondotta alla sola tabella 25).

Il vigente DM 140/2012 presenta struttura diversa, con due tabelle dedicate agli avvocati: la tab A è relativa ai parametri medi di liquidazione, per fase (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), per scaglioni di valore e grado nei giudizi civili, amministrativi, tributari, contabili, davanti alle magistrature superiori ed europee; specifici parametri riguardano la fase dell’esecuzione mobiliare e immobiliare; la tab. B riguarda gli analoghi parametri medi nel settore penale. Mancano, rispetto al nuovo schema di regolamento, tabelle dedicate a particolari tipologie di giudizio; fanno eccezione, nel settore civile, le due tabelle relative al procedimento ingiuntivo e all’atto di precetto; una diminuzione percentuale del valore medio di liquidazione è, inoltre, stabilito per l’espropriazione presso terzi, per consegna o rilascio nonché per gli affari tavolari.

Il numero e l’eterogeneità delle tabelle mira a superare le difficoltà di applicazione date dal DM 140/2012 che, avendo individuato solo poche tipologie di giudizi, comporta il frequente ricorso all’analogia da parte del giudice in fase di liquidazione

Il sistema parametrico elaborato dal Governo prevede, in linea generale:

§         tabelle differenziate per tipo di giudizio/procedimento;

§         raggruppamento delle attività per fasi;

§         nuove fasce di valore della controversia.

Le tabelle parametriche (precedute da una parte normativa contenente una serie di principi da utilizzare per la individuazione del compenso) riguardano l’intero comparto professionale forense, estendendosi alla materia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile, stragiudiziale e arbitrato.

La nuova struttura dei parametri, divisa per tipologia di giudizio, prevede all’interno di ogni tabella una suddivisione per scaglioni di valore della controversia che corrispondono a quelli volti a individuare il quantum del contributo unificato di cui al DPR 115/2002. Al contrario il DM 140/12 prevede invece un minor numero di scaglioni e più ampie forbici di valore della controversia.

 

Per ogni giudizio sono state individuate di regola 5 fasi per ognuna delle quali sono indicate le specifiche attività dell’avvocato; ad ogni fase è attribuito un parametro rapportato al valore della controversia.

In fase di liquidazione del compenso il giudice, individuato il giudizio nella corrispondente tabella dovrà:

§         Individuare la fascia di valore della controversia e la fase del giudizio;

§         procedere alla somma dei valori parametrici per le varie fasi effettivamente svolte, così determinando il valore complessivo della prestazione resa dall’avvocato.

Per il processo penale, stante la sua “peculiarità” rispetto alla materia civile, sono state previste alcune modifiche (pur conservando lo stesso schema). Infatti:

§         è prevista una tabella unica (tab. 15) con una suddivisione in base all’autorità giudiziaria competente per singolo giudizio (in materia penale, manca la suddivisione per fasce di valore mancando il valore della controversia);

§         è stata “conservata” la suddivisione dell’attività professionale in fasi (ridotte a 4) connesse alla struttura del procedimento penale.

 

Gli aspetti principali del provvedimento in esame appaiono i seguenti:

§         la conferma della liquidazione del compenso per fasi; si prevede la bipartizione tra cause civili (nonchè amministrative, contabili, tributarie, davanti alle corti europee e giudizi costituzionali) da una parte e quelle in materia penale dall’altra;

§         l’aumento del compenso medio (pur inferiore rispetto alla proposta del CNF), incrementato – secondo la relazione illustrativa – almeno del 50% rispetto a quanto previsto dal vigente DM 140/2012;

§         i parametri generali per la determinazione dei compensi fissati dalle tabelle allegate possono essere aumentati o diminuiti all’interno di una forbice percentuale, a volte anche molto ampia;

§         in caso di raggiunta conciliazione giudiziale, si prevede un aumento del compenso anzichè – come proposto dal CNF – una diminuzione; l’abbattimento del compenso, secondo il Governo, si sarebbe posto, infatti, in un’ottica antitetica rispetto a quella deflattiva;

§         l’adozione di strategie dilatorie da parte dell’avvocato è valutato negativamente dal giudice ai fini del compenso (analoga previsione è prevista dal DM 140 sia nel settore civile che penale);

§         al contrario, si prevede un incremento del compenso a favore dell’avvocato vittorioso che nel corso del giudizio abbia fatto emergere la manifesta fondatezza della propria pretesa nei confronti della controparte costituita (ovvero quella che la relazione governativa definisce “soccombenza qualificata”);

§          la conferma della possibilità di elevare il compenso fino al triplo nel caso di “class action”, in considerazione della particolare natura di tali cause.

§         la particolare disciplina del compenso in caso di pluralità di difensori e di società tra avvocati.

Viene, inoltre, confermata la non vincolatività assoluta dei parametri numerici indicati, sottolineata dall’uso generale della locuzione “di regola” introdotta nell’articolato. Proprio la natura meramente orientativa e non vincolante dei parametri giustifica, secondo il Governo, il mancato recepimento della proposta del CNF di prevedere il raddoppio o il quadruplicarsi del compenso per casi di particolare o straordinaria importanza.

Sul punto l’art, 1, comma 7, del DM 140/2012 più esplicitamente sancisce la non vincolatività, in nessun caso,delle soglie numeriche indicate (sia come valori assoluti che in percentuale) ai fini della liquidazione del compenso.

Di seguito, viene dato conto del contenuto del nuovo regolamento: sono evidenziati i principali profili di novità o affinità rispetto al DM 140 del 2012 nonché rispetto alla proposta di regolamento del CNF.

Capo I: Disposizioni generali (artt. 1-3)

L’articolo 1 conferma che l’ambito applicativo del nuovo regolamento, come già quello del DM 140, è quello di disciplinare il sistema dei parametri professionali degli avvocati nel caso di mancata determinazione consensuale. Il nuovo regolamento precisa che il sistema dei parametri riguarderà le ipotesi di liquidazione giudiziale, anche officiosa, nonché di prestazione nell’interesse di terzi o di prestazione prevista dalla legge.

Si osserva che, nell’ambito applicativo del sistema parametrico, non è stata compresa dall’art. 1 l’ipotesi in cui il compenso non sia stato determinato in forma scritta, pur prevista dall’art. 13, comma 6, della legge professionale.

L’art. 1 ribadisce, inoltre, un principio già presente nel DM 140, ovverosia la correlazione tra l’importanza della prestazione svolta e la liquidazione del compenso Tale principio – ribadito in varie disposizioni del regolamento in relazione ai diversi settori – è, del resto, già conosciuto dal codice civile il cui art. 2233 c.c. prevede che “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.

Altro principio, già presente nel DM 140 (ma come disposizione generale, v. art. 1) e confermato dal nuovo regolamento, è quello secondo cui sussiste il diritto alla liquidazione del compenso maturato per l’opera effettivamente svolta (ora introdotto agli art. 7, 13 e 25 in riferimento ai “giudizi non compiuti” nei diversi settori di attività, compresa quella stragiudiziale).

L’articolo 2 dello schema di regolamento – diversamente dal DM 140 che lo prevede in misura fissa – prevede il diritto al rimborso delle spese forfettarie nella misura tra il 10% e il 20% del compenso per la prestazione. La disposizione dà attuazione all’art. 13, comma 10, della legge 247/2012 che rimette proprio al regolamento la determinazione della misura massima del rimborso delle spese forfetarie.

L’art. 1, comma 2, del DM 140 stabilisce che “nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfetario”.

Si tratta di rimborso una tantum, non riferibile, cioè, alle singole fasi, e concernente spese diverse da quelle per le quali si possa esibire una documentazione giustificativa che sono, invece, sempre rimborsabili dietro la prova dell’avvenuto pagamento.

L’articolo 3, al fine di colmare eventuali lacune del sistema dei compensi, conferma l’applicazione analogica dei parametri ministeriali quando i compensi stessi non sono regolati da specifica previsione rispetto ad una fattispecie.

Capo II: Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (artt. 4-11)

Innanzitutto, l’articolo 4 detta i parametri generali per la determinazione dei compensi confermando il meccanismo di liquidazione per fasi.

L’art. 4 elenca gli elementi valutativi ai fini della liquidazione del compenso per l’attività civile, amministrativa e tributaria (elementi pressoché analoghi sono contenuti nell’art. 12 dello schema di regolamento in relazione ai criteri generali di determinazione del compenso per l’attività penale). Si deve, quindi, tenere conto soprattutto dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare; ulteriori elementi sono le caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività prestata; le condizioni soggettive del cliente; i risultati conseguiti; il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

Si osserva come appaia più corretta una formulazione della disposizione che si riferisca alle difficoltà della prestazione più che dell’affare, cui invece, inerisce correttamente il valore.

Ulteriori elementi valutativi sono considerati i contrasti giurisprudenziali nonché il contenuto della corrispondenza con il cliente.

L’art. 4, indica le diverse fasi del giudizio. Per ciascuna di esse e con riferimento ai singoli scaglioni di valore, è indicato il compenso medio della prestazione

Nel determinare il compenso, il giudice tiene conto del valore medio indicato nelle tabelle allegate; in applicazione dei citati parametri generali, tale valore può essere aumentato fino all’80% nonché diminuito fino al 50%. Solo per la fase istruttoria sono previsti valori diversi (aumento fino al 100% e diminuzione fino al 70.

L’art. 4 detta poi una serie di specifiche disposizioni relative al possibile aumento o diminuzione del compenso:

§         per l’assistenza a più soggetti in identica posizione processuale (20% di aumento per ogni soggetto oltre il primo, fino a 10 soggetti; 5% di aumento per ogni soggetto oltre il decimo); il DM 140 prevede per la difesa plurima un aumento del compenso unico fino al doppio. Sia lo schema di regolamento in esame che il DM 140 prevedono un aumento fino al triplo nella cause relative alle class action dei consumatori;

§         per l’assistenza a entrambi i coniugi nella separazione personale e nel divorzio ad istanza congiunta, (20% di aumento rispetto all’onorario singolo; il DM 140 non prevede tale fattispecie);

§         per l’assistenza ad un solo soggetto per attività prive di particolare complessità (riduzione del 30% del compenso; si tratta di fattispecie non prevista dal DM 140)

Come accennato, lo schema di nuovo regolamento conferma la liquidazione per fasi già prevista dal DM 140/2012, elencando in maniera specifica le attività dell’avvocato per ogni singola fase e, sostanzialmente, confermando l’impianto attuale che divide il procedimento nelle seguenti segmenti:

§         fase di studio della controversia;

§         fase istruttoria;

§         fase decisionale;

§         fase di esecuzione.

Andrebbe chiarito, rispetto alla pressoché identica formulazione della corrispondente disposizione del DM 140 (art. 11), il mancato richiamo al titolo di esempio” riferito alle diverse attività comprese nelle fasi del procedimento. Tale mancato richiamo potrebbe far ritenere che le attività indicate per ogni fase costituiscano un “numero chiuso”.

 

Non è stato recepita, nello schema di regolamento in esame, la proposta del CNF di prevedere una ulteriore fase ovvero la cd. attività “post-decisione” per la quale pure era previsto un compenso professionale.

Secondo la relazione del Governo, non vi sarebbero infatti attività che non siano già riconducibili al momento decisionale oppure a quelli precedenti preparatori e di studio; dunque questa ulteriore fase si tradurrebbe solo in “una non giustificata moltiplicazione dei compensi”.

Sul punto il CNF – nel parere del novembre 2013 sullo schema di regolamento – nel contestare la decisione del Governo, sostiene che non si tratterebbe di duplicazioni di attività già retribuite ma di attività diverse rispetto alla fase esecutiva (come la richiesta di copia della sentenza, consultazioni col cliente, valutazione su eventuale impugnazione). Paradossalmente, secondo il CNF, tale soppressione comporterà maggiori costi per il cliente che, per tale tipo di attività, dovrà conferire all’avvocato un ulteriore mandato.

Rispetto alle previsioni del DM 140, si rileva la divisione in due sottofasi del procedimento esecutivo: fase di studio-introduttiva e fase di istruttoria-trattazione.

Per l’eventuale conciliazione giudiziale e transazione della controversia è confermato il possibile aumento del compenso fino a un quarto rispetto a quello liquidabile per la fase decisionale (analogamente, il DM 140/2012, all’art. 4, comma 5, prevede, in caso di conciliazione, un possibile aumento del compenso fino al 25%).

Al contrario, sarà possibile la diminuzione del compenso in caso di eventuali condotte dilatorie da parte dell’avvocato (la valutazione del quantum è demandata al giudice). Si prevede, inoltre, all’art. 4:

§         un aumento fino a un terzo del compenso liquidabile dal giudice a carico del soccombente in caso di manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa (la citata soccombenza qualificata, v. ante);

§         una riduzione del 50% del compenso per l’avvocato soccombente in caso di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. (per malafede o colpa grave) nonché per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda; analoga riduzione è prevista dal DM 140.

L’articolo 5 concerne la determinazione del valore della controversia.

Nelle liquidazioni a carico del soccombente il valore è determinato a norma del codice di procedura civile.

Il riferimento pare quindi essere agli artt. 10-17 c.p.c.

L’art. 10 c.p.c. prevede che il valore della causa si ricava dalla domanda, ovvero l’atto che fa nascere il processo. Per determinare la competenza per valore si ha riguardo al valore economico della prestazione o del bene richiesti, ossia in contestazione (al valore della domanda principale, non va sommato il valore della domanda riconvenzionale).

Vengono sommate le domande proposte fin dall’origine in un unico processo, e non anche quelle proposte in processi separati e poi riuniti, ovvero separatamente proposte da attori diversi contro il medesimo soggetto in processi distinti e autonomi. Se è chiesto da più persone o contro più persone, l’adempimento per quote di un’obbligazione il valore della causa si determina dall’intera obbligazione (art. 11). ll valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione (art. 12). Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci (art. 13). Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore (art. 14). ll valore delle cause relative a beni immobili (art. 15) è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda x specifici parametri (50, 100, 200) in base alla tipologia di controversia (di proprietà; di usufrutto, uso o abitazione; di servitù). Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede; quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati (art. 17).

Specifici criteri sono dettati, in tali liquidazioni, per le azioni surrogatorie e revocatorie, per i giudizi di divisione, per quelli per pagamento di somme e liquidazione di danni.

Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, criterio base è invece il valore corrispondente all’entità della domanda.

Ulteriori, specifici criteri sono precisati per la liquidazione a carico del cliente o del soccombente nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa,

Lo schema di regolamento, a differenza del DM 140, precisa detti criteri anche per le controversie in materia di pubblici contratti e davanti agli organi di giustizia tributaria.

L’art. 5 individua, poi, il valore della controversia che risulti di valore indeterminabile in base ad uno specifico criterio.

Mentre il DM 140/2012 prevede che, in tali casi, debba tenersi conto solo “dell’oggetto e della complessità” della controversia, lo schema di nuovo regolamento stabilisce che tali cause sono, di regola, considerate di valore non inferiore a 26.000 euro e non superiore a 260.000 euro. Derogano a tale limite massimo le cause di valore indeterminabile di particolare rilievo – per l’oggetto, per la complessità delle questioni e per gi effetti, anche di natura non patrimoniale – il cui valore, di regola, è considerato entro lo scaglione fino a 520.000 euro.

L’articolo 6 reca la disciplina applicabile per la liquidazione dei compensi professionali relativi a controversie di valore superiore a 520.000 euro.

Mentre l’art. 11 del DM 140 prevede, per le sole cause di valore superiore a 1,5 milioni di euro, che il giudice liquidi i compensi sulla base di determinati parametri, l’art. 6 in esame  indica direttamente gli incrementi percentuali dei parametri (aumenti costanti del 30%) in ragione della crescita del valore della controversia. Sono riprese quasi integralmente le indicazioni della proposta del CNF; è, tuttavia, precisato dalla relazione del Governo che tali incrementi sono applicati “di regola”, per evidenziarne la non vincolatività.

L’articolo 7 precisa che, per i giudizi non conclusi, il legale ha diritto al compenso per l’opera effettivamente svolta fino alla cessazione del rapporto professionale (cfr art. 1, comma 5, DM 140 che, invece, fa riferimento al compenso agli incarichi non conclusi).

L’articolo 8 prevede l’ipotesi di incarico conferito a:

§         un collegio difensivo, distinguendo il caso del compenso dovuto dal cliente (ogni avvocato avrà diritto al compenso per l’attività personalmente svolta), da quello del compenso della parte vittoriosa a carico del soccombente (quest’ultimo, nel liquidare le spese processuali, dovrà compensare un solo avvocato); il DM 140 prevede attualmente, per l’incarico collegiale, la possibilità di aumento fino al doppio del compenso unico da parte del giudice (art. 1, comma 4);

§         un avvocato domiciliatario (cui spetta un compenso non inferiore al 20% dell’importo previsto dai parametri per le fasi processuali da lui seguite);

§         una società di avvocati (il compenso va pagato comunque ad un solo socio professionista); analoga previsione è contenuta nel vigente DM 140 (art. 1, comma 4).

Una rilevante novità è contenuta nell’articolo 9 che – recependo la proposta del CNF – stabilisce che all’avvocato abilitato al patrocinio spetta la metà del compenso spettante all’avvocato.

L’art. 41, comma 11, della legge 247/2012 prevede che il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 10 stabilisce che i compensi degli arbitri, per gli arbitrati sia rituali che irrituali, sono di regola determinati in base ai parametri della tabella allegata.

Il DM 140/2012 prevede che il compenso per l’arbitrato rituale è quello stabilito per le controversie davanti ai giudici ordinariamente competenti a conoscerle. Per l’arbitrato irrituale, invece, i compensi sono liquidati sulla base dei parametri stabiliti per l’attività stragiudiziale.

Agli avvocati che difendono in arbitrati, sia rituali che irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti ai parametri di cui alla tabella allegata (tab. 26).

L’articolo 11 estende all’avvocato, per affari e cause civili, amministrative e tributarie fuori dal luogo di abituale residenza, la disciplina dell’indennità di trasferta e rimborso spese dettata dall’art. 27 per l’attività stragiudiziale (v. ultra). Analoga estensione è stabilita nel settore penale (v. art. 15).

Capo III: Disposizioni concernenti l’attività penale (artt. 12-17)

L’articolo 12 prevede la disciplina relativa ai parametri generali per la determinazione dei compensi nel settore penale.

I parametri, con qualche eccezione derivante dalla natura dell’attività (es. numero e gravità delle imputazioni; esito ottenuto, anche riguardo alle conseguenze civili), sono gli stessi enunciati dall’art. 5 per le cause nel settore civile (natura della causa, complessità, contrasti giurisprudenziali, rilevanza patrimoniale, ecc.). Norma specifica è quella che prevede di considerare, ai fini del compenso, anche il numero di udienze, diverse da quelle di mero rinvio. Non è stata recepita dal testo la previsione (presente nella proposta CNF) di “un compenso accessorio” per le udienze fuori del circondario, di attività istruttoria in secondo grado o per udienze plurime.

Rispetto al settore civile manca, tra i criteri generali, la valutazione negativa da parte del giudice di eventuali condotte dilatorie ai fini della liquidazione del compenso all’avvocato

Anche qui, la possibile forbice di oscillazione dei compensi è la stessa che per l’attività civile: più 80%; meno 50% (+ 70% e -30% nella proposta CNF). Analoga disciplina è, poi, dettata per il compenso unico relativo all’assistenza di più soggetti con stessa posizione processuale nonché di riunione di procedimenti.

Specifica disposizione prevede, di regola, la riduzione del 30% del compenso dell’avvocato per il gratuito patrocinio penale (nel civile, la riduzione è del 50%).

Il vigente DM 140/2012 prevede, invece, anche nel settore penale la riduzione del 50% dei compensi.

Pare opportuno chiarire le modalità applicative della riduzione del 30%, in relazione a quanto già previsto dalla legge di stabilità 2014 che stabilisce, per le liquidazioni successive al 1° gennaio 2014, che, nel patrocinio a spese dello Stato, i compensi del difensore siano ridotti di un terzo (art. 1, commi 606 e 607).

L’art. 12 in esame precisa, come già l’art. 4 per il settore civile, che la liquidazione del compenso avviene per fasi: per la struttura del processo penale, le fasi si riducono a tre:

§         fase di studio;

§         fase introduttiva;

§         fase decisionale.

Anche l’art. 12 individua, poi, le singole attività che ricadono in ogni singola fase procedimentale.

Gli articoli 13, 14 e 15 e 17 prevedono disposizioni speculari a quelle dettate per il settore civile in relazione ai compensi per giudizi non compiuti, per gli incarichi affidati a società di avvocati e per le trasferte; anche ai praticanti abilitati al patrocinio penale, come in quello civile, sarà liquidata, di regola, la metà del compenso spettante all’avvocato.

Si segnala la mancanza, nel settore penale, al contrario che nel settore civile e stragiudiziale (artt. 8 e 23) di una disposizione relativa alla determinazione dei compensi in caso di incarico professionale conferito a più avvocati. E’ quindi da valutare se, in virtù del rinvio dell’art. 2 all’applicazione analogica, debba comunque considerarsi applicabile la disciplina che regola le indicate analoghe fattispecie.

L’articolo 16 precisa che, in relazione al compenso, l’avvocato della persona offesa e quello che assiste la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per l’ammenda hanno diritto allo stesso trattamento; si dovrà quindi, anche in tali casi, fare riferimento ai parametri previsti dalle tabelle allegate.

Capo IV: Disposizioni concernenti l’attività stragiudiziale (artt. 18-27)

Mentre l’articolo 18 sancisce l’onnicomprensività dei compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali, l’articolo 19 detta i parametri generali di cui il giudice tiene conto per determinare (“di regola”) i compensi, parametri anch’essi analoghi a quelli indicati per le attività giudiziali nel settore civile e penale.

Anche in tal caso, la forbice di aumento-diminuzione dei compensi che il giudice può applicare, rispetto ai valori della tabella, sono previsti fino all’80% in aumento e fino al 30% in diminuzione.

La proposta del CNF, non accolta dal Governo, prevedeva separatamente l’attività stragiudiziale da quella di consulenza stragiudiziale.

Per l’attività stragiudiziale, l’art. 3 del DM 140/2012 prevede la liquidazione del compenso del legale tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione. Nella liquidazione si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. Quando l’affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 %.

Si osserva che nessuna disposizione del nuovo schema di regolamento prevede, invece, la determinazione del compenso per l’attività stragiudiziale che si concluda con una conciliazione.

L’articolo 20 prevede, sulla base dei parametri contenuti nella relativa tabella (tab. 25), una autonoma determinazione del compenso dell’avvocato per prestazioni stragiudiziali che abbiano un’autonoma rilevanza, svolte precedentemente o in concomitanza con prestazioni giudiziali.

L’articolo 21 indica i parametri sulla cui base viene determinato il valore dell’affare, in analogia con quanto previsto dall’art. 5 per il valore delle controversie civili, amministrative e tributarie. Confermato, quindi, il ricorso alla disciplina generale del codice processuale civile, si prevedono gli elementi di valutazione per i compensi per l’assistenza in materia di procedure concorsuali (credito del cliente creditore e debito del cliente debitore), di successioni (valore della quota del cliente), di affari amministrativi (criteri delle prestazioni giudiziali) e in materia tributaria (valore di imposte, tasse e contributi contestati). Anche per le prestazioni stragiudiziali, gli affari di valore indeterminabile si considerano compresi tra i 26.000 e i 260.000 euro, con esclusione di quelli di particolare importanza valutati fino a 520.000 euro.

L’articolo 22 prevede gli stessi aumenti percentuali (del 30%) per scaglioni crescenti di valore della causa previsti per dall’art. 6 per la liquidazione dei compensi per cause di valore superiore a 520.000 euro.

L’articolo 23 reca la disciplina dei compensi in caso siano incaricati dell’attività stragiudiziale nel medesimo affare una pluralità di avvocati ovvero quando l’incarico è affidato ad una società di avvocati. La disciplina è la stessa prevista dall’art. 8, cui si fa rinvio.

In relazione al contenuto dei successivi articoli 24 e 25, analogo rinvio può essere fatto, rispettivamente, agli artt. 9 e 7 dello schema di regolamento per quanto riguarda il compenso di praticanti abilitati al patrocinio e per incarico non portato a termine.

L’articolo 26 prevede i parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi per attività connesse all’attività giudiziale ma non espressamente previste, La norma stabilisce, infatti, che per le attività di gestione amministrativa giudiziaria o convenzionale il compenso è liquidato a percentuale (fino al massimo del 5%) sul valore dei beni amministrati; ulteriori elementi di valutazione dell’entità del compenso sono costituiti dalla durata dell’incarico, dalla sua complessità e dall’impegno profuso. La disposizione recepisce, sul punto, la proposta del CNF.

 

L’articolo 27 detta una disciplina per i rimborsi delle trasferte, applicabile oltre che alla materia stragiudiziale, in forza del rinvio degli artt. 11 e 15, anche nel settore civile e penale (Capi II e III).

La norma stabilisce che l’avvocato che, per eseguire l’incarico professionale, si trasferisce in luoghi diversi da quello ove svolge la professione in modo prevalente ha diritto al rimborso delle spese, documentate, di soggiorno e di trasferimento. In relazione alle prime, ci si riferisce alle spese per un albergo 4 stelle, con una maggiorazione del 10% per spese accessorie. Per quanto riguarda le spese di trasferimento sono riconosciute un’indennità chilometrica, il rimborso del pedaggio autostradale e del parcheggio.

Capo V: Disciplina transitoria ed entrata in vigore (artt. 28-29)

La disciplina transitoria dettata dall’articolo 28 stabilisce che le disposizioni del nuovo regolamento si applichino alle liquidazioni giudiziali dei compensi successive all’entrata in vigore del nuovo regolamento.

L’articolo 29 reca la norma di entrata in vigore del provvedimento.

Confronto tra i parametri previsti dal DM 140/2012 e quelli previsti dall’A.G. n. 70

 


Giustizia civile

D.M. 20 luglio 2012, n. 140 A.G. n. 70
Giudice di pace
Scaglione fino a euro 5.000 Scaglione da 0,01 a 1.100 euro Scaglione da 1.100,01 a 5.200   euro
Fase di   studio: valore medio di liquidazione euro   300;

aumento: fino a + 50%;   diminuzione: fino a – 60%65 euro225 euroFase   introduttiva:valore medio di liquidazione euro   150;

aumento: fino a + 50%;   diminuzione: fino a – 60%65 euro240 euroFase   istruttoria:valore medio di liquidazione euro   300;

aumento: fino a + 100%;   diminuzione: fino a – 80%65 euro335 euroFase   decisoria:valore medio di liquidazione euro   400;

aumento: fino a + 30%;   diminuzione: fino a – 70%135 euro405 euro  Scaglione da euro 5.001Scaglione da 5.200,01 a 26.000   euroValore medio di liquidazione   corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito   del 40%Fase di studio della   controversia: 405 euro

Fase introduttiva del   giudizio: 335 euro

Fase istruttoria e/o di   trattazione: 540 euro

Fase decisionale: 710 euro  Tribunale ordinarioGiudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al   tribunaleScaglione di riferimento: valore   della causa fino a euro 25.000

§           Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550;
aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 300;
aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 550;
aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a – 70%

§           Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700;
aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%Scaglione da 0,01 a 1.100 euro§           Fase di studio: 125 euro

§           Fase introduttiva: 125 euro

§           Fase istruttoria e/o di trattazione: 190 euro

§           Fase decisionale: 190 euro Scaglione da 1.100,01 a 5.200   euro§           Fase di studio: 405 euro

§           Fase introduttiva: 405 euro

§           Fase istruttoria e/o di trattazione: 810 euro

§           Fase decisionale: 810 euro Scaglione da 5.200,01 a 26.000   euro§           Fase di studio: 875 euro

§           Fase introduttiva: 740 euro

§           Fase istruttoria e/o di trattazione: 160 euro[2]

§           Fase decisionale: 1.620 euroScaglione di riferimento: valore   della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000Scaglione da 26.000,01 a 52.000   euro§           Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200;   aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a – 70%

§           Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%§           Fase di studio: 1.620 euro

§           Fase introduttiva: 1.147 euro

§           Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.720 euro

§           Fase decisionale: 2.767 euroScaglione di riferimento: valore   dalla causa da euro 50.001 a euro 100.000Scaglione da 52.000,01 a 260.000   euro§           Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.900;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.000;   aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a – 70%

§           Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.600;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%§           Fase di studio: 2.430 euro

§           Fase introduttiva: 1.550 euro

§           Fase istruttoria e/o di trattazione: 9.915 euro[3]

§           Fase decisionale: 4.050 euro  Scaglione da euro 100.001 a euro   500.000Scaglione da 260.000,01 a 520.000   euro§           Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 3.250;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 3.250;   aumento: fino a + 130%; diminuzione: fino a – 70%

§           Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 4.050;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%§           Fase di studio: 3.375 euro

§           Fase introduttiva: 2.227 euro

§           Fase istruttoria e/o di trattazione: 5.400 euro

§           Fase decisionale: 5.870 euroScaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000Art. 6 (Cause di valore   superiore ad euro 520. 000) – 1. Alla liquidazione dei compensi per le   controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il   seguente incremento percentuale:

–     per le controversie da euro   520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00;

–     per le controversie da euro   1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00;

–     per le controversie da euro   2.000.000,0 I ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri   numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00;

–     per le controversie da euro   4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00;

–     per le controversie di valore   superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00;

tale ultimo criterio può   essere utilizzato per ogni successi vo raddoppio del valore della   controversia.Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 5.400;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro   2.700; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro   5.400; aumento: fino a + 100%; diminuzione: fino a – 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 6.750;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%Scaglione di valore indeterminato   o indeterminabileArt. 5 (Determinazione   del valore della controversia) – 6. Le cause di valore indeterminabile si   considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro   26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e   della complessità della controversia. Qualora la causa di valore   indeterminabile risulta di particolare importanza per lo specifico oggetto,   il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la   rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non   patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo   scaglione fino a euro 520.000,00.Valore medio di liquidazione corrispondente a quello   dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino   al 50%  Procedure esecutive   mobiliariScaglione di riferimento: valore   della causa fino a euro 25.000

Valore medio   di liquidazione euro 400; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%Scaglione da 0,01 a 1.100 euroFase di studio: 120 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 60 euro Scaglione da 1.100,01 a 5.200 euroFase di studio: 350 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 175 euro Scaglione da 5.200,01 a 26.000   euroFase di studio: 526 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 290 euroScaglione di riferimento: valore   della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000Scaglione da 26.000,01 a 52.000   eurovalore medio   di liquidazione euro 800; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%Fase di studio: 820 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 470 euroScaglione di riferimento: valore   dalla causa da euro 50.001 a euro 100.000Scaglione da 52.000,01 a 260.000   eurovalore medio   di liquidazione euro 1.300; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%Fase di studio: 1.110 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 700 euro  Scaglione da euro 100.001 a euro   500.000Scaglione da 260.000,01 a 520.000   eurovalore medio di liquidazione euro 2.100; aumento: fino a   + 60%; diminuzione: fino a – 50%Fase di studio: 1.460 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 935 euroScaglione da euro 500.001 a euro   1.500.000Art. 6 (Cause di valore   superiore ad euro 520. 000) – 1. Alla liquidazione dei compensi per le   controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il   seguente incremento percentuale:

–     per le controversie da euro   520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00;

–     per le controversie da euro   1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00;

–     per le controversie da euro   2.000.000,0 I ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri   numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00;

–     per le controversie da euro   4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00;

–     per le controversie di valore   superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00;

tale ultimo criterio può   essere utilizzato per ogni successi vo raddoppio del valore della   controversia.valore medio di liquidazione euro   3.600; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%  Procedimento di   espropriazione presso terzi e per consegna o rilascioProcedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio,   in forma specificaDiminuzione del 10% del valore medio di   liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i   medesimi aumenti e diminuzioniScaglione da 0,01 a 1.100 euro

Fase introduttiva: 105 euro

Fase di trattazione e conclusiva: 225 euroScaglione da 1.100,01 a 5.200   euro

Fase introduttiva: 315 euro

Fase di trattazione e conclusiva: 540 euroScaglione da 5.200,01 a 26.000   euro

Fase introduttiva: 526 euro

Fase di trattazione e conclusiva: 810 euroScaglione da 26.000,01 a 52.000   euro

Fase introduttiva: 820 euro

Fase di trattazione e conclusiva: 1.295 euroScaglione da 52.000,01 a 260.000   euro

Fase introduttiva: 1.110 euro

Fase di trattazione e conclusiva: 1.835 euroScaglione da 260.000,01 a 520.000   euro

Fase introduttiva: 1.460 euro

Fase di trattazione e conclusiva: 2.480 euro  Procedure esecutive   immobiliariScaglione di riferimento: valore   della causa fino a euro 25.000

Valore medio   di liquidazione euro 900; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%Scaglione da 0,01 a 1.100 euroFase di studio: 140 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 72 euroScaglione da 1.100,01 a 5.200   euroFase di studio: 430 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 285 euroScaglione da 5.200,01 a 26.000   euroFase di studio: 650 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 430 euroScaglione di riferimento: valore   della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000Scaglione da 26.000,01 a 52.000   euroValore medio   di liquidazione euro 1.800; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%Fase di studio: 1.000 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 645 euroScaglione di riferimento: valore   dalla causa da euro 50.001 a euro 100.000Scaglione da 52.000,01 a 260.000   euroValore medio   di liquidazione euro 2.900; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%Fase di studio: 1.365 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 935 euro  Scaglione da euro 100.001 a euro   500.000Scaglione da 260.000,01 a 520.000   euroValore medio   di liquidazione euro 4.800; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%Fase di studio: 1.800 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.220 euroScaglione da euro 500.001 a euro   1.500.000Art. 6 (Cause di valore   superiore ad euro 520. 000) – 1. Alla liquidazione dei compensi per le   controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il   seguente incremento percentuale:

–     per le controversie da euro   520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00;

–     per le controversie da euro   1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00;

–     per le controversie da euro   2.000.000,0 I ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri   numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00;

–     per le controversie da euro   4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00;

–     per le controversie di valore   superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00;

tale ultimo criterio può   essere utilizzato per ogni successi vo raddoppio del valore della   controversia.Valore medio   di liquidazione euro 8.100; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%Nessuna corrispondenza specificaProcedimenti per   dichiarazione di fallimento Valore da 0,01 a 1.100 euro: 160 euro

Valore da 1.100,01 a 5.200 euro: 590 euro

Valore da 5.200,01 a 26.000 euro: 860 euro

Valore da 26.000,01 a 52.000 euro: 1.400 euro

Valore da 52.000,01 a 260.000 euro: 1.995 euro

Valore da 260.000,01 a 520.000 euro: 2.750 euro  Nessuna corrispondenza   specificaCause di lavoro 

Art. 8 (Cause di lavoro) – 1. Nelle controversie di   lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola   fino alla metà.Valore da 0,01 a 1.100 euro:

Fase di studio della controversia: 200 euro

Fase introduttiva del giudizio: 120 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 120 euro

Fase decisionale: 170 euro Valore da 1.100,01 a 5.200 euro:

Fase di studio della controversia: 846 euro

Fase introduttiva del giudizio: 405 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 540 euro

Fase decisionale: 710 euro Valore da 5.200,01 a 26.000,01   euro:

Fase di studio della controversia: 1.735 euro

Fase introduttiva del giudizio: 740 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.116 euro

Fase decisionale: 1.540 euro Valore da 26.000,01 a 52.000   euro:

Fase di studio della controversia: 3.090 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.145 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.790 euro

Fase decisionale: 2.790 euro Valore da 52.000,01 a 260.000   euro:

Fase di studio della controversia: 4.536 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.620 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 2.550 euro

Fase decisionale: 4.050 euro Valore da 260.000,01 a 520.000   euro:

Fase di studio della controversia: 6.350 euro

Fase introduttiva del giudizio: 2.225 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 3.450 euro

Fase decisionale: 5.990 euro  Nessuna corrispondenza specificaCause di previdenza Valore da 0,01 a 1.100 euro:

Fase di studio della controversia: 125 euro

Fase introduttiva del giudizio: 115 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 170 euro

Fase decisionale: 235 euro Valore da 1.100,01 a 5.200 euro:

Fase di studio della controversia: 405 euro

Fase introduttiva del giudizio: 405 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 810 euro

Fase decisionale: 875 euro Valore da 5.200,01 a 26.000,01   euro:

Fase di studio della controversia: 885 euro

Fase introduttiva del giudizio: 740 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.585 euro

Fase decisionale: 1.925 euro Valore da 26.000,01 a 52.000   euro:

Fase di studio della controversia: 1.620 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.147 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 2.565 euro

Fase decisionale: 3.500 euro Valore da 52.000,01 a 260.000   euro:

Fase di studio della controversia: 2.430 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.620 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 3.645 euro

Fase decisionale: 3.510 euro Valore da 260.000,01 a 520.000   euro:

Fase di studio della controversia: 3.375 euro

Fase introduttiva del giudizio: 2.225 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 4.925 euro

Fase decisionale: 7.490 euro  Nessuna corrispondenza specificaProcedimenti per convalida locatiziaArt. 7 (Procedimenti cautelari o speciali o non   contenziosi) – 1. Fermo quanto specificamente disposto dalla tabella A –   Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi   anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il   compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri   procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e
4.
Valore da 0,01 a 1.100 euro:

Fase di studio della controversia: 170 euro

Fase introduttiva del giudizio: 170 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 40 euro

Fase decisionale: 135 euroValore da 1.100,01 a 5.200 euro:

Fase di studio della controversia: 505 euro

Fase introduttiva del giudizio: 470 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 135 euro

Fase decisionale: 405 euroValore da 5.200,01 a 26.000,01   euro:

Fase di studio della controversia: 875 euro

Fase introduttiva del giudizio: 675 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 200 euro

Fase decisionale: 710 euroValore da 26.000,01 a 52.000   euro:

Fase di studio della controversia: 1.620 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.010 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 335 euro

Fase decisionale: 1.280 euroValore da 52.000,01 a 260.000   euro:

Fase di studio della controversia: 2.360 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.485 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 470 euro

Fase decisionale: 1.820 euroValore da 260.000,01 a 520.000   euro:

Fase di studio della controversia: 3.375 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.350 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 675 euro

Fase decisionale: 2.700 euro  Nessuna corrispondenza specificaProcedimenti di volontaria giurisdizioneArt. 7 (Procedimenti cautelari o speciali o non   contenziosi) – 1. Fermo quanto specificamente disposto dalla tabella A –   Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi   anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il   compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri   procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e   4.Valore da 0,01 a 5.200 euro: 405 euro

Valore da 5.200,01 a 26.000 euro: 1.350 euro

Valore da 26.000,01 a 52.000 euro: 2.225 euro

Valore da 52.000,01 a 260.000 euro: 3.170 euro

Valore da 260.000,01 a 520.000 euro: 4.320 euro  Nessuna corrispondenza specificaProcedimenti di istruzione preventiva Valore da 0,01 a 5.200 euro:

Fase di studio della controversia: 200 euro

Fase introduttiva del giudizio: 270 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 335 euro Valore da 5.200,01 a 26.000 euro:

Fase di studio della controversia: 540 euro

Fase introduttiva del giudizio: 675 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.010 euro Valore da 26.000,01 a 52.000   euro:

Fase di studio della controversia: 945 euro

Fase introduttiva del giudizio: 675 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.215 euro Valore da 52.000,01 a 260.000   euro:

Fase di studio della controversia: 1.080 euro

Fase introduttiva del giudizio: 945 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.620 euro Valore da 260.000,01 a 520.000   euro:

Fase di studio della controversia: 2.025 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.385 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 2.225 euro  Nessuna corrispondenza specificaProcedimenti cautelariArt. 7 (Procedimenti cautelari o speciali o non   contenziosi) – 1. Fermo quanto specificamente disposto dalla tabella A –   Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi   anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il   compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri   procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e   4.Valore da 0,01 a 1.100 euro:

Fase di studio della controversia: 200 euro

Fase introduttiva del giudizio: 135 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 200 euro

Fase decisionale: 100 euroValore da 1.100,01 a 5.200 euro:

Fase di studio della controversia: 540 euro

Fase introduttiva del giudizio: 335 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 810 euro

Fase decisionale: 370 euroValore da 5.200,01 a 26.000,01   euro:

Fase di studio della controversia: 945 euro

Fase introduttiva del giudizio: 640 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.1470[4]   euro

Fase decisionale: 605 euroValore da 26.000,01 a 52.000   euro:

Fase di studio della controversia: 1.690 euro

Fase introduttiva del giudizio: 810 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.890 euro

Fase decisionale: 1.145 euroValore da 52.000,01 a 260.000   euro:

Fase di studio della controversia: 2.430 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.145 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 2.700 euro

Fase decisionale: 1.687 euroValore da 260.000,01 a 520.000   euro:

Fase di studio della controversia: 3.510 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.485 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 3.780 euro

Fase decisionale: 2.430 euro  CORTE DI APPELLOGiudizi innanzi alla Corte di appelloValore medio di liquidazione corrispondente a quello   dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%Scaglione da 0,01 a 1.100 euroFase di studio della controversia: 135 euro

Fase introduttiva del giudizio: 135 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 170 euro

Fase decisionale: 200 euroScaglione da 1.100,01 a 5.200   euroFase di studio della controversia: 510 euro

Fase introduttiva del giudizio: 510 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 945 euro

Fase decisionale: 810 euroScaglione da 5.200,01 a 26.000   euroFase di studio della controversia: 1.080 euro

Fase introduttiva del giudizio: 877 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.755 euro

Fase decisionale: 1.820 euroScaglione da 26.000,01 a 52.000   euroFase di studio della controversia: 1.960 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.350 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 2.900 euro

Fase decisionale: 3.305 euroScaglione da 52.000,01 a 260.000   euroFase di studio della controversia: 2.835 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.820 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 4.120 euro

Fase decisionale: 4.860 euroScaglione da 260.000,01 a 520.000   euroFase di studio della controversia: 4.180 euro

Fase introduttiva del giudizio: 2.430 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 5.600 euro

Fase decisionale: 6.950 euro  Suprema Corte di   cassazione, magistrature superiori, compreso il tribunale di prima istanza   dell’unione europeaGiudizi innanzi alla Corte di Cassazione e alle   giurisdizioni superioriScaglione fino a euro 25.000

Variazione del   valore medio di liquidazione: – 55% rispetto allo scaglione di riferimento;   stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzioneScaglione da 0,01 a 1.100 euroFase di studio: 240 euro

Fase introduttiva: 270 euro

Fase decisionale: 135 euroScaglione da 1.100,01 a 5.200   euroFase di studio: 675 euro

Fase introduttiva: 740 euro

Fase decisionale: 370 euroScaglione da 5.200,01 a 26.000   euroFase di studio: 1.215 euro

Fase introduttiva: 1.080 euro

Fase decisionale: 640 euroScaglione di riferimento:   valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000Scaglione da 26.000,01 a 52.000   euroFase di   studio: valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a + 70%;   diminuzione: fino a – 50%Fase di studio: 2.225 euroFase   introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a + 60%;   diminuzione: fino a – 50%Fase introduttiva: 16.875 euro[5]Fase   decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a + 70%;   diminuzione: fino a – 50%Fase decisionale:1.150 euroScaglione da euro 50.001 a euro   100.000Scaglione da 52.000,01 a 260.000   euroVariazione del valore medio di liquidazione: + 65%   rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in   aumento o diminuzioneFase di studio: 3.240 euro

Fase introduttiva: 2.360 euro

Fase decisionale: 1.690 euroScaglione da euro 100.001 a euro   500.000Scaglione da 260.000, 01 a 520.000 euroVariazione del valore medio di liquidazione: + 170%   rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in   aumento o diminuzioneFase di studio: 4.725 euro

Fase introduttiva: 3.105 euro

Fase decisionale: 2.430 euroScaglione da euro 500.001 a euro   1.500.000Art. 6 (Cause di valore   superiore ad euro 520. 000) – 1. Alla liquidazione dei compensi per le   controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il   seguente incremento percentuale:

–     per le controversie da euro   520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00;

–     per le controversie da euro   1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00;

–     per le controversie da euro   2.000.000,0 I ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri   numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00;

–     per le controversie da euro   4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00;

–     per le controversie di valore   superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00;

tale ultimo criterio può   essere utilizzato per ogni successi vo raddoppio del valore della   controversia.Variazione del valore medio di liquidazione: + 350%   rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in   aumento o diminuzione  Corte costituzionale e   altri organi di giustizia sovranazionaliGiudizi innanzi alla Corte costituzionale, alla Corte   europea, alla Corte di Giustizia UEScaglione fino a euro 25.000

Variazione del valore medio di   liquidazione: – 55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni   percentuali in aumento o diminuzioneScaglione da 0,01 a 1.100 euroFase di studio della controversia: 240 euro

Fase introduttiva del giudizio: 200 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 135 euro

Fase decisionale: 135 euroScaglione da 1.100,01 a 5.200   euroFase di studio della controversia: 875 euro

Fase introduttiva del giudizio: 740 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 675 euro

Fase decisionale: 740 euroScaglione da 5.200,01 a 26.000   euroFase di studio della controversia: 1.890 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.280 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.280 euro

Fase decisionale: 1.280 euroScaglione   di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000Scaglione da 26.000,01 a 52.000   euroFase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.700;

aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a – 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro   1.100;

aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.000;

aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a – 50%Fase di studio della controversia: 3.510 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.960 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 2.090 euro

Fase decisionale: 2.360 euroScaglione da euro 50.001 a euro   100.000Scaglione da 52.000,01 a 260.000   euroVariazione del   valore medio di liquidazione: + 65% rispetto allo scaglione di riferimento;   stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzioneFase di studio della controversia: 5.130 euro

Fase introduttiva del giudizio: 2.767 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 2.970 euro

Fase decisionale: 3.440 euroScaglione da euro 100.001 a euro   500.000Scaglione da 260.000,01 a 520.000   euroVariazione del   valore medio di liquidazione: + 170% rispetto allo scaglione di riferimento;   stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzioneFase di studio della controversia: 7.425 euro

Fase introduttiva del giudizio: 3.700 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 4.050 euro

Fase decisionale: 4.930 euroScaglione da euro 500.001 a euro   1.500.000Art. 6 (Cause di valore   superiore ad euro 520. 000) – 1. Alla liquidazione dei compensi per le   controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il   seguente incremento percentuale:

–     per le controversie da euro   520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00;

–     per le controversie da euro   1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00;

–     per le controversie da euro   2.000.000,0 I ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri   numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00;

–     per le controversie da euro   4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00;

–     per le controversie di valore   superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00;

tale ultimo criterio può   essere utilizzato per ogni successi vo raddoppio del valore della   controversia.Variazione del   valore medio di liquidazione: + 350% rispetto allo scaglione di riferimento;   stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione  Procedimento per   ingiunzioneProcedimenti monitoriScaglione fino a euro 5.000: da   50 a 700 euroScaglione fino a 5.200 euro: 450   euroScaglione da euro 5.001 a euro   500.000: da 400 a 2.000 euroScaglione da 5.200,01 a 26.000   euro: 540 euroScaglione da 26.000,01 a 52.000   euro: 1.305 euroScaglione da 52.000,01 a 260.000   euro: 2.135 euroScaglione da 260.000,01 a 520.000   euro: 4.185 euroScaglione da euro 500.001 a euro   1.500.000: da 1.000 a 2.500 euroArt. 6 (Cause di valore   superiore ad euro 520. 000) – 1. Alla liquidazione dei compensi per le   controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il   seguente incremento percentuale:

–     per le controversie da euro   520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00;

–     per le controversie da euro   1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00;

–     per le controversie da euro   2.000.000,0 I ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri   numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00;

–     per le controversie da euro   4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00;

–     per le controversie di valore   superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00;

tale ultimo criterio può   essere utilizzato per ogni successi vo raddoppio del valore della   controversia.  Atto di precettoScaglione da 0 a 5.000 euro: da 20 a 100 euroScaglione da 0 a 5.200 euro: 135 euroScaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euroScaglione da 5.200,01 a 26.000 euro: 225 euroScaglione da 26.000,01 a 52.000 euro: 315 euroScaglione da 52.000,01 a 260.000 euro: 405 euroScaglione da 260.000,01 a 520.000 euro: 540 euroScaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600   euro

Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900Art. 6 (Cause di valore   superiore ad euro 520. 000) – 1. Alla liquidazione dei compensi per le   controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il   seguente incremento percentuale:

–     per le controversie da euro   520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00;

–     per le controversie da euro   1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00;

–     per le controversie da euro   2.000.000,0 I ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri   numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00;

–     per le controversie da euro   4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00;

–     per le controversie di valore   superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00;

tale ultimo criterio può   essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della   controversia.Affari tavolariIscrizione ipotecaria/Affari tavolariDiminuzione del 20% del valore medio di   liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i   medesimi aumenti e diminuzioniValore da 0,01 a 1.100 euro: 65 euro

Valore da 1.100,01 a 5.200 euro: 270 euro

Valore da 5.200,01 a 26.000 euro: 405 euro

Valore da 26.000,01 a 52.000 euro: 675 euro

Valore da 52.000,01 a 260.000 euro: 945 euro

Valore da 260.000,01 a 520.000 euro: 1.280 euro

 

 

 

Giustizia penale

D.M. 20 luglio 2012, n. 140 A.G. n. 70
Giudice di pace
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello   previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20% Studio della controversia: 360 euro

Fase introduttiva del giudizio: 450 euro

Fase istruttoria e/o dibattimentale: 720 euro

Fase decisionale: 630 euro   Indagini difensiveNessuna specifica corrispondenzaStudio della controversia: 810 euro

Fase istruttoria e/o dibattimentale: 1.350 euro   Misure cautelari (personali e reali)Nessuna specifica corrispondenzaStudio della controversia: 360 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.170 euro

Fase decisionale: 1.350 euro  Giudice per le indagini preliminari o dell’udienza   preliminareIndagini preliminariValore medio di liquidazione corrispondente a quello   previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%Studio della controversia: 810 euro

Fase introduttiva del giudizio: 630 euro

Fase istruttoria e/o dibattimentale: 990 euro

Fase decisionale: 1.170 euro GIP e GUPStudio della controversia: 810 euro

Fase introduttiva del giudizio: 720 euro

Fase istruttoria e/o dibattimentale: 990 euro

Fase decisionale: 1.350 euro  Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianzaTribunale monocraticoFase di studio: valore medio di liquidazione euro 300;   aumento: fino a + 300%; diminuzione: fino a – 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600;   aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a – 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900;   aumento: fino a + 100%; diminuzione: fino a – 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900;   aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a – 70%

 

Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora,   con aumento o diminuzione del 50%Studio della controversia: 450 euro

Fase introduttiva del giudizio: 540 euro

Fase istruttoria e/o dibattimentale: 1.080 euro

Fase decisionale: 1.350 euro  Tribunale collegialeValore medio di liquidazione corrispondente a quello   previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%Studio della controversia: 450 euro

Fase introduttiva del giudizio: 720 euro

Fase istruttoria e/o dibattimentale: 1.350 euro

Fase decisionale: 1.350 euro  Corte d’AssiseValore medio di liquidazione corrispondente a quello   previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%Studio della controversia: 720 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.350 euro

Fase istruttoria e/o dibattimentale: 2.250 euro

Fase decisionale: 2.700 euro  Corte d’appello e tribunale di sorveglianzaValore medio di liquidazione corrispondente a quello   previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%Studio della controversia: 450 euro

Fase introduttiva del giudizio: 900 euro

Fase istruttoria e/o dibattimentale: 1.350 euro

Fase decisionale: 1.350 euro  Corte d’Assise d’appelloValore medio di liquidazione corrispondente a quello   previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%Studio della controversia: 720 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.890 euro

Fase istruttoria e/o dibattimentale: 2.160 euro

Fase decisionale: 2.225 euro  Magistrature superioriCorte di cassazione e magistrature superioriValore medio di liquidazione corrispondente a quello   previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%Studio della controversia: 900 euro

Fase introduttiva del giudizio: 2.520 euro

Fase decisionale: 2.610 euro

 

 


Giustizia tributaria

D.M. 20 luglio 2012, n. 140 A.G. n. 70
Organo di giustizia tributaria di primo grado Giudizi innanzi alla Commissione tributaria provinciale
Scaglione di riferimento: valore   della causa fino a euro 25.000

§           Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550; aumento:   fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 300;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 550;   aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a – 70%

§           Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700; aumento:   fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%Scaglione da 0,01 a 1.100 euroFase di studio: 170 euro

Fase introduttiva: 100 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 170 euro

Fase decisionale: 85 euro

Fase cautelare: 135 euroScaglione da 1.100,01 a 5.200   euroFase di studio: 540 euro

Fase introduttiva: 340 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 875 euro

Fase decisionale: 270 euro

Fase cautelare: 405 euroScaglione da 5.200,01 a 26.000   euroFase di studio: 945 euro

Fase introduttiva: 540 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.350 euro

Fase decisionale: 470 euro

Fase cautelare:675Scaglione di riferimento: valore   della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000Scaglione da 26.000,01 a 52.000   euro§           Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200;   aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a – 70%

§           Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento:   fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%Fase di studio: 1.685 euro

Fase introduttiva: 810 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 2.090 euro

Fase   decisionale: 945 euro
Fase cautelare: 1.280 euroScaglione di riferimento: valore   dalla causa da euro 50.001 a euro 100.000Scaglione da 52.000,01 a 260.000   euro§           Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.900;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.000;   aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a – 70%

§           Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.600;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%Fase di studio: 2.430 euro

Fase introduttiva: 1.145 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 3.970 euro

Fase decisionale: 1.350 euro

Fase cautelare: 1.820 euro  Scaglione da euro 100.001 a euro   500.000Scaglione da 260.000,01 a 520.000   euro§           Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 3.250;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

§           Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 3.250;   aumento: fino a + 130%; diminuzione: fino a – 70%

§           Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 4.050;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%Fase di studio: 3.510 euro

Fase introduttiva: 1.485 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 4.115 euro

Fase decisionale: 1.955 euro

Fase cautelare: 2.630 euroScaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000Art. 6 (Cause di valore   superiore ad euro 520. 000) – 1. Alla liquidazione dei compensi per le   controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il   seguente incremento percentuale:

–     per le controversie da euro   520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00;

–     per le controversie da euro   1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00;

–     per le controversie da euro   2.000.000,0 I ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri   numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00;

–     per le controversie da euro   4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00;

–     per le controversie di valore   superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00;

tale ultimo criterio può   essere utilizzato per ogni successi vo raddoppio del valore della   controversia.Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 5.400;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro   2.700; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro   5.400; aumento: fino a + 100%; diminuzione: fino a – 70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 6.750;   aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a – 50%  Organi di giustizia   tributaria di secondo gradoGiudizi innanzi alla commissione tributaria regionaleValore medio di liquidazione corrispondente a quello   dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%Scaglione da 0,01 a 1.100 euroFase di studio: 170 euro

Fase introduttiva: 100 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 170 euro

Fase decisionale: 100 euro

Fase cautelare: 135 euroScaglione da 1.100,01 a 5.200   euroFase di studio: 605 euro

Fase introduttiva: 405 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 875 euro

Fase decisionale: 405 euro

Fase cautelare: 470 euroScaglione da 5.200,01 a 26.000   euroFase di studio: 1.080 euro

Fase introduttiva: 605 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.350 euro

Fase decisionale: 740 euro

Fase cautelare:810Scaglione da 26.000,01 a 52.000   euroFase di studio: 1.955 euro

Fase introduttiva: 1.010 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 2.360 euro

Fase decisionale: 1.350 euro

Fase cautelare: 1.485 euroScaglione   da 52.000,01 a 260.000 euroFase di studio: 2.900 euro

Fase introduttiva: 1.350 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 3.105 euro

Fase decisionale: 1.955 euro

Fase cautelare: 2.160 euroScaglione da 260.000,01 a 520.000   euroFase di studio: 4.185 euro

Fase introduttiva: 1.820 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 4.320 euro

Fase decisionale: 2.900 euro

Fase cautelare: 3.170 euro

 

 

Giustizia amministrativa

D.M. 20 luglio 2012, n. 140 A.G. n. 70
Organi di giustizia amministrativa di primo grado Giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello   dello scaglione previsto per il tribunale ordinario, aumentato del   20% Valore da 0,01 a 1.100 euro
Fase di studio: 170 euro

Fase introduttiva del giudizio: 170 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 100 euro

Fase decisionale: 270 euro

Fase cautelare: 200 euroValore da 1.100,01 a 5.200 euroFase di studio: 605 euro

Fase introduttiva del giudizio: 540 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 605 euro

Fase decisionale: 1.010 euro

Fase cautelare: 540 euroValore da 5.200,01 a 26.000 euroFase di studio: 1.080 euro

Fase introduttiva del giudizio: 875 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 945 euro

Fase decisionale: 1.820 euro

Fase cautelare: 1.010 euroValore da 26.000,01 a 52.000 euroFase di studio: 1.955 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.350 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.550 euro

Fase decisionale: 3.305 euro

Fase cautelare: 1.820 euro Valore da 52.000,01 a 260.000   euro Fase di studio: 3.240 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.820 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 2.160 euro

Fase decisionale: 4.790 euro

Fase cautelare: 2.630 euro Valore da 260.000,01 a 520.000   euro Fase di studio: 4.185 euro

Fase introduttiva del giudizio: 2.430 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 2.970 euro

Fase decisionale: 6.950 euro

Fase cautelare: 3.780 euro  Magistrature superioriGiudizi innanzi al Consiglio di StatoScaglione fino a euro 25.000

Variazione del   valore medio di liquidazione: – 55% rispetto allo scaglione di riferimento;   stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzioneValore da 0,01 a 1.100 euroFase di studio: 170 euro

Fase introduttiva del giudizio: 170 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 100 euro

Fase decisionale: 135 euro

Fase cautelare: 200 euroValore da 1.100,01 a 5.200 euroFase di studio: 605 euro

Fase introduttiva del giudizio: 605 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 340 euro

Fase decisionale: 340 euro

Fase cautelare: 605 euroValore da 5.200,01 a 26.000 euroFase di studio: 1.215 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.010 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 6755 euro

Fase decisionale: 675 euro

Fase cautelare: 1.010 euroScaglione di riferimento: valore   della causa tra euro 25.000 ed euro 50.000Valore da 26.000,01 a 52.000 euroFase di   studio: valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a + 70%;   diminuzione: fino a – 50%

Fase   introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a + 60%;   diminuzione: fino a – 50%

Fase   decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a + 70%;   diminuzione: fino a – 50%Fase di   studio: 2.160 euro

Fase   introduttiva del giudizio: 1.550 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.010 euro

Fase decisionale: 1.145 euro

Fase cautelare: 1.800 euro

Scaglione da euro 50.001 a euro   100.000Valore da 52.000,01 a 260.000   euroVariazione del valore medio di liquidazione: + 65%   rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in   aumento o diminuzioneFase di studio: 3.240 euro

Fase introduttiva del giudizio: 2.160 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.485 euro

Fase decisionale: 1.690 euro

Fase cautelare: 2.295 euroScaglione da euro 100.001 a euro   500.000Valore da 260.000,01 a 520.000   euroVariazione del valore medio di liquidazione: + 170%   rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in   aumento o diminuzioneFase di studio: 4.725 euro

Fase introduttiva del giudizio: 2.900 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 2.025 euro

Fase decisionale: 2.430 euro

Fase cautelare: 3.915 euroScaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000Art. 6 (Cause di valore   superiore ad euro 520. 000) – 1. Alla liquidazione dei compensi per le   controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il   seguente incremento percentuale:

–     per le controversie da euro   520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00;

–     per le controversie da euro   1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00;

–     per le controversie da euro   2.000.000,0 I ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri   numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00;

–     per le controversie da euro   4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00;

–     per le controversie di valore   superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici   previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00;

tale ultimo criterio può   essere utilizzato per ogni successi vo raddoppio del valore della   controversia.Variazione del valore medio di liquidazione: + 350%   rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in   aumento o diminuzione

 

Giustizia contabile

D.M. 20 luglio 2012, n. 140 A.G. n. 70
Organi di giustizia contabile di primo grado Giudizi innanzi alla Corte dei Conti
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello   dello scaglione previsto per il tribunale ordinario, aumentato del   20% Valore da 0,01 a 1.100 euro
Fase di studio: 170 euro

Fase introduttiva del giudizio: 100 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 100 euro

Fase decisionale: 170 euroValore da 1.100,01 a 5.200 euroFase di studio: 510 euro

Fase introduttiva del giudizio: 305 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 335 euro

Fase decisionale: 575 euroValore da 5.200,01 a 26.000 euroFase di studio: 875 euro

Fase introduttiva del giudizio: 470 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 540 euro

Fase decisionale: 1.010 euro Valore da 26.000,01 a 52.000 euro Fase di studio: 1.690 euro

Fase introduttiva del giudizio: 675 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 875 euro

Fase decisionale: 1.820 euro Valore da 52.000,01 a 260.000   euro Fase di studio: 2.360 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.010 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.215 euro

Fase decisionale: 2.630 euro Valore da 260.000,01 a 520.000   euro Fase di studio: 3.510 euro

Fase introduttiva del giudizio: 1.350 euro

Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.690 euro

Fase decisionale: 3.850 euro

 

Stragiudiziale

D.M. 20 luglio 2012, n. 140 A.G. n. 70
Prestazioni di assistenza stragiudiziale
Art. 3 (Attività stragiudiziale) – 1. L’attività stragiudiziale   è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e   dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei   risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente,   dell’eventuale urgenza della prestazione.

2.  Si tiene altresì conto delle ore complessive   impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato   attribuito alle stesse.

3.  Quando l’affare si conclude con una conciliazione,   il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti   liquidabile a norma dei commi che precedono.Valore da 0,01 a 1.100 euro: 270 euro

Valore da 1.100,01 a 5.200 euro: 1.215 euro

Valore da 5.200,01 a 26.000 euro: 1.890 euro

Valore da 26.000,01 a 52.000 euro: 2.295 euro

Valore da 52.000,01 a 260.000 euro: 4.320 euro

Valore da 260.000,01 a 520.000 euro: 5.870 euro   ArbitratoArt. 6 (Procedimenti arbitrali) – 1. Per i   procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il   compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a   conoscere sulle stesse.

2.  In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie   analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti   per l’attività stragiudiziale.Valore da 0,01 a 26.000 euro: 1.620 euro

Valore da 26.000,01 a 52.000 euro: 4.050 euro

Valore da 52.000,01 a 260.000 euro: 7.085 euro

Valore da 260.000,01 a 520.000 euro: 16.200 euro

 


[1] Tale parere è previsto dall’art. 1, comma 3 (in realtà non sul regolamento sui parametri ma su tutti i regolamenti di attuazione della legge), nonostante lo stesso CNF sia già primo titolare della proposta di regolamento.

[2]     Il valore di 160 euro non pare coerente con le cifre previste per le altre fasi del medesimo scaglione e per la corrispettiva fase nello scaglione di valore inferiore.

[3]     Il valore appare eccessivamente elevato rispetto alle cifre previste per le altre fasi del medesimo scaglione e rispetto alla stessa fase negli scaglioni immediatamente inferiore e superiore.

[4]     La cifra riportata in tabella pare non corretta.

[5]     La cifra riportata in tabella appare eccessivamente elevata e probabilmente frutto di un refuso.

Share