La predisposizione ad opera del giudice, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, di una bozza di decisione da rendere ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. non è nulla, né lede il diritto di difesa, in quanto attività prodromica alla decisione, suscettibile di conferma o di modifica all’esito della discussione delle parti.
Il suddetto principio di diritto é stato stabilito dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza del 21 maggio 2014 n. 11259 che di seguito si può scaricare.
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