Arriva la depenalizzazione: la legge delega 28.4.2014 n. 67. Il nuovo istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova.

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pena 2Cambierà a breve l’apparato sanzionatorio per gli illeciti in Italia.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2014 é stata, infatti, pubblicata la legge 28 aprile 2014 n. 67 recante: “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”.

Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge il Governo potrà adottare decreti legislativi tesi a rivedere l’apparato sanzionatorio penale. La legge si propone sia di trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per cui é prevista la sola multa o la sola ammenda con eccezione delle materie indicate all’art. 2, comma 2 lett. a) sia di trasformare in illeciti amministrativi i reati indicati all’art. 2, co. 2 lett. b) c) d).

Il capo II della legge contiene invece norme di immediata applicazione in quanto non recanti una delega al Governo. In particolare l’art. 3 introduce nel codice penale gli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater: viene introdotto il nuovo istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Nei procedimenti per cui si procede per reati meno gravi l’imputato potrà chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La sospensione  può essere data una sola volta.

Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione del reato é sospeso.

L’esito positivo della prova – che consiste in prestazioni di condotte tese a eliminare le conseguenze del reato e risarcire la persona offesa oltre che nell’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma rieducativo – estingue il reato.

L’art. 4 della legge contempla le modifiche del codice di rito connesse al nuovo istituto.

Ecco il testo della legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

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