Sospensione del giudizio contabile in pendenza del giudizio penale.

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Dal sito della Corte dei Conti

Sentenza n. 375/2019 Link al testo

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE CALABRIA 19/09/2019

Non si ravvisa rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che possa giustificare la sospensione del giudizio contabile in pendenza di giudizio penale se i fatti contestati nel primo giudizio siano del tutto differenti da quelli perseguiti in ambito penale.

L’esistenza di un occultamento doloso del danno può ritenersi provata, prescindendo dall’eventuale imputazione penale del convenuto, anche dalla omissione di un doveroso obbligo informativo che precluda l’obiettiva conoscibilità del danno per l’amministrazione datrice di lavoro.

L’indennità cosiddetta “De Maria” introdotta a favore del personale universitario in servizio presso Aziende ospedaliere ha natura perequativa, e pertanto si differenzia dalle indennità corrisposte in seguito alla scelta del rapporto di lavoro a tempo pieno ed in regime di esclusiva.

La responsabilità amministrativa del dipendente pubblico in regime di esclusiva per i compensi percepiti a seguito di attività non previamente autorizzate non è esclusa per il solo fatto che il dipendente li abbia indicati nelle dichiarazioni dei redditi, non potendo ravvisarsi un potere ispettivo e di controllo sui dati fiscali in capo all’amministrazione.

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