Straniero espulso per droga: non é possibile se deve tornare in una Paese che prevede la pena di morte o trattamenti inumani.

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La Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che il provvedimento di espulsione dello straniero, disposto ai sensi del testo unico sugli stupefacenti, è ineseguibile qualora sussista serio rischio che il soggetto espulso venga sottoposto nel Paese di origine alla pena di morte, ovvero a trattamenti inumani o degradanti, precisando l’irrilevanza, a tal fine, della valutazione relativa alla gravità del reato ed alla pericolosità sociale.

Lo dice la Cassazione Penale con la  sentenza n. 49242 / 2017 (ud. 18/05/2017 – deposito del 26/10/2017 ). Cliccare qui per leggerla sul sito della Corte.

Ecco il passo più significativo della motivazione: “Sul tema del divieto di respingimento, infatti, ricadono più disposizioni sovranazionali, di fonte diversa, ed in particolare : a) l’articolo 3 della Convenzione Europea del 1950, ove si afferma che nessuno può essere sottoposto a tortura, nè a pene o trattamenti inumani o degradanti (diritto non derogabile in alcun caso, ai sensi del successivo art. 15); b) il diritto UE ed in particolare l’art. 19 co.2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (cd. Carta di Nizza) ove si afferma che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Tale disposizione fa parte integrante del diritto dell’Unione, anche ai sensi del successivo art. 51 della medesima Carta (ove si prevede l’applicabilità delle disposizioni contenute nel trattato esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione), essendo intervenute sul tema in via di progressiva regolamentazione le direttive : 2004/83/CE (norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), 2011/95/UE (norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario della protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta) e 2013/32/UE (procedure comuni a fini di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale). Va dunque ricordato che in presenza di norme comunitarie provviste di efficacia diretta (e tale è da ritenersi, in virtù della emanazione e dei contenuti delle suddette direttive l la stessa previsione di cui all’art. 19 comma 2 della Carta di Nizza) è preclusa al giudice comune l’applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno, con necessaria disapplicazione di queste ultime (Corte Cost. già sent. n. 170 del 1984, nonchè di recente, sent. n. 284 del 2007 e successive sul tema). Ciò, in particolare, consente all’interprete di realizzare la piena applicazione, ove necessario, del diritto UE provvisto di efficacia diretta, superando l’obbligo di devoluzione alla Corte Costituzionale del riscontrato contrasto – non risolvibile – tra i contenuti della disposizione interna e quelli della Convenzione Europea (qui in rapporto all’art. 3 Conv.), necessità più volte ribadita dal giudice delle leggi, da ultimo con la decisione n. 109 del 5 aprile 2017 , ove si è ricordato che nell’attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell’art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione europea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti di quest’ultima (sentenze n. 68 del 2017, n. 276 e n. 36 del 2016). In tale attività, egli incontra, tuttavia, il limite costituito dalla presenza di una legislazione interna di contenuto contrario alla CEDU: in un caso del genere – verificata l’impraticabilità di una interpretazione in senso convenzionalmente conforme, e non potendo disapplicare la norma interna, né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione e, pertanto, con la Costituzione, alla luce di quanto disposto dall’art. 117, primo comma, Cost. – deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna, per violazione di tale parametro costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 150 del 2015, n. 264 del 2012, n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del 2009).”

 

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