Tribunale e incompetenza per materia

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Le Sezioni Unite Penali della Cassazione con sentenza n. 28908 ud. 27/09/2018 – deposito del 03/07/2019 si sono pronunciate sulla sorte di un reato di competenza del giudice di pace portato all’esame del giudice togato del Tribunale.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che l’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disposizione che deroga al regime previsto dall’art. 23, comma 2, cod. proc. pen., che consente la rilevabilità dell’incompetenza per materia c.d. in eccesso entro precisi termini di decadenza; tuttavia, nel caso in cui il giudice togato riqualifichi il fatto in un reato di competenza del giudice di pace, resta ferma la sua competenza per effetto del principio della “perpetuatio iurisdictionis”, purché l’originario reato gli sia stato attribuito nel rispetto delle norme sulla competenza per materia e la riqualificazione sia un effetto determinato da acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno allo stesso tempo affermato che l’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disposizione che deroga al regime previsto dall’art. 23, comma 2, cod. proc. pen., che consente la rilevabilità dell’incompetenza per materia c.d. in eccesso entro precisi termini di decadenza; tuttavia, nel caso in cui il giudice togato conosca del reato del giudice di pace per essere venuto meno il vincolo di connessione, resta ferma, per effetto del principio della “perpetuatio iurisdictionis”, la sua competenza, purché in origine correttamente individuata.

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