La Seconda Sezione Penale della Cassazione ha affermato che il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) è integrato da tutte le condotte tipiche che si inseriscono nella procedura di incanto, anche se intervenute successivamente alla chiusura dell’asta.
Trattasi della sentenza n 28388 depositata l’8.6.2017.
Clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Cassazione.