Vittime di reati violenti e risarcimento “comunitario”

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Corte di Cassazione Terza Sezione Civile

Ordinanza n. 2964 del 29/01/2019

COMUNITA’ EUROPEA – VITTIME DI REATI VIOLENTI – DIRETTIVA 2004/80/CE – INTEMPESTIVO (E/O INCOMPLETO) RECEPIMENTO – RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLO STATO MEMBRO ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON TRANSFRONTALIERI – QUESTIONE PREGIUDIZIALE – INDENNIZZO DETERMINATO NELL’IMPORTO FISSO DI CUI AL D.M. DEL 31 AGOSTO 2017 – EQUITÀ ED ADEGUATEZZA EX ART. 12, PAR. 2, DELLA MEDESIMA DIRETTIVA – QUESTIONE PREGIUDIZIALE.

La Terza Sezione Civile ha sollevato innanzi alla CGUE, ex art. 267 del TFUE, la questione pregiudiziale concernente il se, in relazione alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, quanto alla istituzione di un sistema di indennizzo delle vittime dei reati violenti, che fa sorgere nei confronti dei soggetti transfrontalieri la responsabilità risarcitoria dello Stato membro, il diritto eurounitario imponga di configurare un’analoga responsabilità nei confronti di soggetti non transfrontalieri (dunque, residenti), i quali non sarebbero stati destinatari diretti dei benefici derivanti dall’attuazione della direttiva ma, per evitare una violazione del principio di uguaglianza/non discriminazione, avrebbero dovuto e potuto beneficiare, in via d’estensione, dell’effetto utile della direttiva stessa, ove fosse stata tempestivamente e compiutamente recepita. Condizionata all’ipotesi di risposta positiva al quesito di cui innanzi, la S.C. ha altresì  sollevato la questione pregiudiziale concernente il se l’indennizzo stabilito dal decreto del Ministro dell’interno del 31 agosto 2017 nell’“importo fisso di euro 4.800”, in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, possa reputarsi “indennizzo equo ed adeguato delle vittime” in attuazione di quanto prescritto dall’art. 12, par. 2, della citata direttiva 2004/80/CE.

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