Riforma previdenza forense dall’1.1.2024

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Le prestazioni pensionistiche di Cassa Forense si possono così sinteticamente riepilogare.

Pensione retributiva di vecchiaia. Il diritto a conseguirla matura a 70 anni con almeno 35 anni di contributi. Occorre farne domanda, ma in caso di ritardo si ha diritto ad arretrati e interessi dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Consente la prosecuzione dell’attività professionale.

Pensione retributiva di vecchiaia anticipata. Al compimento dei 65 anni e fino al compimento dei 70 si può anticipare il pensionamento con almeno 35 anni di contributi. L’iscritto deve produrre domanda e l’importo della pensione verrà decurtato dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica prevista per la normale pensione di vecchiaia, con la precisazione che chi ha maturato almeno 40 anni di contributi ha diritto alla pensione piena al compimento del 65° anno di età. Consente la prosecuzione dell’attività professionale.

Pensione contributiva di vecchiaia. Al compimento dei 70 anni a tutti gli avvocati che siano stati iscritti alla Cassa per più di 5 anni contributivi, viene riconosciuta, a domanda, una pensione calcolata col sistema contributivo. Consente la prosecuzione dell’attività professionale.

Pensione di anzianità. Può essere conseguita a domanda alla maturazione dei 62 anni con almeno 40 anni di contributi. Il conseguimento impone la previa cancellazione dagli albi di avvocato e, quindi, la cessazione dell’attività professionale.

Pensione di invalidità. Può essere conseguita dagli iscritti in maniera continuativa anteriormente al compimento del 40° anno di età che siano stati iscritti a Cassa forense da almeno 5 anni, affetti da infermità derivante da malattia o infortunio che ne riduca in maniera permanente la capacità lavorativa a meno di un terzo. Pensione che può essere dichiarata revisionabile ogni tre anni per la verifica di persistenza della limitazione. L’importo non può essere inferiore al 70% della pensione minima prevista. Consente la prosecuzione dell’attività professionale.

Pensione di inabilità. Può essere conseguita da chi risulti iscritto alla Cassa anteriormente al compimento del 40° anno di età in maniera continuativa da almeno 5 anni, affetti da infermità derivante da malattia o infortunio che ne determini la totale incapacità. L’importo è soggetto all’adeguamento alla pensione minima. Il conseguimento comporta la previa cancellazione dagli albi.

Pensione di reversibilità. Al coniuge dell’iscritto pensionato, anche se divorziato ma con assegno alimentare e non risposato, e ai figli in età e scolarità previste dalla norma spetta, nelle misure indicate dalla norma, la pensione di reversibilità.

Pensione indiretta. Al coniuge, anche se divorziato ma con assegno alimentare e non risposato, dell’iscritto deceduto, che abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, in atto da data anteriore al 40° anno di età, e non abbia ancora maturato il diritto a pensione, nonché ai figli, in età e scolarità previste dalla norma, spetta la pensione indiretta. Il diritto non è riconosciuto se l’iscritto deceduto si sia cancellato più di tre anni prima del decesso. I superstiti dell’iscritto che non possano accedere alla pensione indiretta possono chiedere il rimborso dei contributi soggettivi, qualora il professionista abbia maturato almeno 5 anni di contributi e deceda senza aver maturato il diritto a pensione.

Prestazione contributiva. Si tratta di una sorta di rimborso parziale per i pensionati di vecchiaia, retributiva e contributiva, che si cancellino dagli Albi, o per gli eredi, in caso di decesso. Ad essi spetta (dal 2013) una prestazione contributiva su una quota del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale, pari al 2% fino al 2016, al 2,25% fino al 2020 sarà pari dal 2021 al 2,50%.

Su tale quadro impatta la riforma verso un sistema contributivo puro approvata dal CDA ed attualmente all’esame dei ministeri competenti.

Dall’1.1.2024 le nuove regole.

I punti principali della Riforma sono i seguenti.

Ai futuri iscritti si applicherà il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni in modo integrale.
Per gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al 31/12/2023 si applicherà un sistema di calcolo “misto”, equivalente al contributivo pro-rata (retributivo per gli anni antecedenti l’entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi).
Per gli avvocati già iscritti, con un’anzianità di almeno 18 anni al 31/12/2023, continuerà ad applicarsi l’attuale sistema retributivo, con la modifica del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione da 1,40% a 1,30%, solo per gli anni successivi all’entrata in vigore della riforma.

L’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo verrà gradualmente innalzata di due punti (16% dal 2024 e 17% dal 2026) mentre il contributo soggettivo minimo verrà ridotto da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro. In questo modo, spiega l’Istituto, si viene incontro alla fascia più debole dell’Avvocatura che, fino ad un reddito di € 17.324 potrà contare su una effettiva riduzione della contribuzione dovuta rispetto alla normativa vigente.

Il periodo iniziale di iscrizione, per i primi quattro anni, sarà caratterizzato da una contribuzione soggettiva direttamente proporzionale al reddito professionale prodotto, senza obbligo di contributo minimo. Dal quinto all’ottavo anno, il minimo soggettivo sarà ridotto al 50% (€ 1.100). Resta in ogni caso la possibilità, entro i primi 12 anni di iscrizione, su base volontaria, di integrare i minimali non versati. L’aliquota per la contribuzione modulare volontaria viene elevata dal 10 al 15% per dar modo di integrare il montante contributivo per il calcolo della quota modulare di pensione, mantenendo gli attuali benefici fiscali.

L’impianto della riforma, per la parte relativa ai contributi, è completato da un innalzamento dal 7.5% al 10% dell’aliquota del contributo soggettivo dovuto dai pensionati che proseguano nell’attività professionale. A fronte di ciò i pensionati potranno contare su periodici aumenti della pensione legati al ripristino di supplementi di pensione triennali che tengono conto, comunque, di una quota di contributi versata a titolo di solidarietà.

Le regole per l’accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità restano invariate.

Per gli iscritti dal 2024 i tre istituti verranno riunificati, in pensione di vecchiaia, con calcolo interamente contributivo e con requisiti di accesso più favorevoli (20 anni di anzianità contributiva). L’adeguatezza delle prestazioni per i nuovi iscritti resta garantita da un meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contributivo anche un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo.

Per i casi di maternità, adozione e paternità (nelle fattispecie riconosciute meritevoli di tutela dalla Corte Costituzionale) è previsto un ulteriore beneficio, in sede di pensionamento, con il riconoscimento del coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto all’effettiva età anagrafica. Ciò determina, per tali categorie di iscritti, un aumento delle pensioni di vecchiaia (o delle quote di pensione) calcolate con il sistema contributivo.

L’integrazione al minimo della pensione, riservata a chi, nell’intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo contributo minimo, sarà gradualmente rimodulata sino a € 9.000 annui, mantenendo, peraltro, un buon tasso di sostituzione rispetto ai redditi prodotti e dichiarati.

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