Art. 189, comma 9 bis, Codice della Strada

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Cassazione penale Sezione Prima

Sentenza n. 58485 ud. 10/10/2018 – deposito del 28/12/2018

Circolazione stradale

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) – NORME DI COMPORTAMENTO – CIRCOLAZIONE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – DA ALCOOL – SOSTITUZIONE DELLA PENA CON IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ – PRESUPPOSTI –MANCATA OPPOSIZIONE DELL’IMPUTATO – SUFFICIENZA – ADESIONE ESPRESSA DEL DIFENSORE – PROCURA SPECIALE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE.

La Sezione prima ha affermato che, ai fini della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 189, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), è sufficiente la mancata opposizione da parte dell’imputato, non essendo necessaria la sua espressa adesione, la quale, tuttavia, qualora sia comunque manifestata con atto scritto, può provenire anche dal difensore privo di procura speciale.

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