La Sezione Sesta Civile della Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso involgente la questione – oggetto di contrasto – se, ai fini della competenza territoriale, ove il contratto non predetermini l’importo del corrispettivo e questo sia autodeterminato dal creditore nell’atto introduttivo del giudizio, il “forum destinatae solutionis” sia presso il domicilio del creditore (art. 1182, comma 3, c.c.) o presso il domicilio del debitore (art. 1182, comma 4, c.c.).
Trattasi dell’ordinanza interlocutoria n. 23527 del 17/11/2015
Di seguito il link al sito della Suprema Corte per leggere la motivazione
Cass. Civ. n. 23527 del 17.11.2015 (ord)
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