La Sezioni Unite sulle notifiche nel processo tributario.

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Le Sezioni Unite Civili della Cassazione con sentenza n 13452 del 29 maggio 2017 hanno stabilito due importanti principi per il processo tributario (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Corte).

Le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, hanno stabilito che, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga della notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data di spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione).

Le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, hanno stabilito che, nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la inidoneità della mera scrittura manuale comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della, tempestività del ricorso o dell’appello, solo se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza dell’impugnazione dell’atto o della sentenza.

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