Le notifiche ai difensori vanno fatte al domicilio digitale

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La Cassazione Sezione Prima Civile con la sentenza n. 6986 dell’11.03.2019 ribadisce un concetto ormai assodato in tema di notifiche al domicilio digitale degli avvocati.

Nel caso di specie la contro ricorrente aveva eccepito la tardività del ricorso sostenendo che il termine per impugnare decorreva dalla notifica della sentenza presso la Cancelleria della Corte di Appello.

Chiarisce la Suprema Corte quanto segue:

“Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita tardività. Tale eccezione si basa sul rilievo per cui la sentenza di appello sarebbe stata validamente notificata alla vittoriosa controricorrente presso la cancelleria della Corte distrettuale il 9 settembre 2014: giorno a partire dal quale sarebbe dunque decorso il termine breve per impugnare di cui all’art. 325 comma 2, c.p.c.. In particolare, la Banca Credito Valtellinese ha rilevato come il domiciliatario dell’odierno ricorrente fosse risultato irreperibile presso l’indirizzo indicato e come i difensori dello stesso Mercurio fossero avvocati del foro di Sondrio che non avevano mai indicato il proprio indirizzo PEC: ha richiamato, pertanto, l’art. 82 r.d. n. 37/1934, secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita. Va nondimeno osservato, al riguardo, che in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del «domicilio digitale», corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, previsto dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, convertito con modifiche in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modifiche in I. n. 114 del 2014, la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (Cass. 8 giugno 2018, n. 14914; Cass.14 dicembre 2017, n. 30139): evenienza, quest’ultima, che non risulta sia mai stata positivamente accertata”.

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