Lottizzazione abusiva: prescrizione del reato e confisca.

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 8350 / 2019 (ud. 23/01/2019 – deposito del 26/02/2019) ha fissato alcuni importanti principi da applicare nei casi di lottizzazione abusiva in cui il processo penale si conclude con il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ma vi sono i presupposti per procedere alla confisca.

In particolare in tema di confisca disposta ai sensi dell’art. 44, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001 a seguito del proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, la Terza sezione penale, tenuto conto della decisione Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia, ha affermato i seguenti principi:

– la confisca può essere disposta anche dal giudice di primo grado che abbia accertato la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, non potendosi ravvisare nella disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., che conferisce detto potere al giudice dell’impugnazione, una preclusione al suo esercizio da parte del giudice di prima istanza;

– la persona giuridica proprietaria del bene confiscato che sia rimasta estranea al processo può far valere le sue ragioni innanzi al giudice dell’esecuzione, cui è demandato il compito di accertare autonomamente la sussistenza del reato e la riferibilità alla persona giuridica della condizione di terzo estraneo di buona fede, condizione che non può essere riconosciuta all’ente che abbia costituito il mero schermo dell’azione compiuta dalla persona fisica riconosciuta responsabile del reato;

– è conforme al principio di proporzionalità di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo la confisca che risulti, dall’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, limitata agli immobili direttamente interessati dalla lottizzazione abusiva e ad essa funzionali.

Clicca qui per leggere la sentenza sul sito della Corte.

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