Sezioni Unite: l’art. 131 bis codice penale non si applica davanti al Giudice di Pace

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Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con sentenza n. 53683 / 2017 (ud. 22/06/2017 – deposito del 28/11/2017) hanno fissato un importante principio relativo alla sfesa applkicativa dell’art. 131 bis c.p..

La Corte nella sua massima espressione ha ritneuto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.

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La Corte da conto di un primo orientamento secondo cui l’art. 131 bis c.p. non operi nell’ambito dei reati di competenza del giudice di pace alla luce dell’esistenza della norma di cui all’art 34 D.Lvo 274/2000 ritenuta speciale rispetto alla prima e attrraverso cui si esplica la “finalità conciliativa” tipica della giurisdizione del Giudice di Pace; orientamento che delinea i tratti differenziali tra le due norme sottolineando che solo nella seconda alla persona offesa viene riconosciuta una facoltà inibitoria.

La Corte da poi conto dell’opposto orientamento, sviluppatosi in varie pronunce del 2017 delle Sezioni semplici (la Quinta, la Quarta e la Seconda), che fa leva soprattuto sulla natura sostanziale del nuovo istituto di cui all’art. 131 bis c.p. richiamando anche la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13681/2016 che stabilì l’applicabilità della norma appena citata anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lvo 28 del 2015 e l’art. 7 della CEDU. Secondo tale orientamento il Giudice di pace potrebbe ritenere insussistenti i presupposti per applicare l’art. 34 ed invece sussistenti i presupposti per applicare l’art. 131 bis c.p. e a ciò non osterebbe il principio di specialità in quanto le due norme non si trovano in rapporto di genere a specie.

Richiamati i due opposti orientamenti le Sezioni Unite decidono di abbracciare il primo. Le Sezioni Unite rilevano in primo luogo il carattere deflattivo dell’art. 131 bis, la non previsione di un potere di paralisi della persona offesa e in buona sostanza la funzione di tale norma di consentire una depenalizzazione in concreto tenendo conto dell’offensività quasi nulla della condotta; ciò a differenza del carattere di stampo processuale dell’istituto di cui all’art. 34.

Le Sezioni Unite escludono che tra le due norme vi sia un rapporto di specialità; inoltre, pur ribadendo il carattere di natura sostanziale del nuovo istituto introdotto nel 2015,  ritengono che ciò non incida sulla soluzione ermeneutica prescelta e ciò attesa la diversità tra i due istituti tale da non configurarsi un rapporto di genere a specie tra l’art. 34 e l’art. 131 bis per sostanziale diversità dei presupposti e degli effetti riconducibili ai due istituti, con il corollario che nemmeno possa prospettarsi l’avvenuta abrogazione tacita dell’art. 34.

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