Ricorso per Cassazione: no al copia e incolla!

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Con la recente sentenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte e cioé la n. 27330 del 16.11.2017 (cliccare qui per leggerla sul sito della Corte) é stato ribadito che per essere ammissibile il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi di cui all’art. 360, comma 1, ed il particolare quello previsto dal n. 3 di tale comma e cioé l’esposizione sommaria dei fatti di causa senza che sia possibile ritenere integrato tale elemento con la semplice ripetizione dei contenuti degli atti dei precedenti gradi di giudizio.

Afferma la Corte:

“va rilevata l’inammissibilità del ricorso, siccome redatto senza l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 360, co. I, specie con riferimento al n. 3 di tale comma (Contenuto del ricorso. — Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: … 3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano …). Per contro, il ricorso de quo è stato confezionato nella parte espositiva, pressoché integralmente, mediante assemblaggio dei precedenti atti, riportati pedissequamente in copia ed ivi materialmente allegati senza alcuna selezione e alcuna sintesi: giustificazioni della Melloni a seguito della contestazione disciplinare, unitamente a missiva di licenziamento; ricorso introduttivo del giudizio; memoria difensiva di costituzione in giudizio per la società convenuta; sentenza di primo grado n. 9647/12 con il rigetto della domanda; ricorso in appello; sentenza di secondo grado n. 7487/14 qui impugnata. Per giunta, il secondo motivo di ricorso non chiarisce a quale vizio, tra le cinque ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., si sia inteso far riferimento, e così parimenti dicasi per la terza e la quarta censura. Orbene, il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366, n. 3), c.p.c., che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (Cass. VI civ. – 3 n. 3385 del 22/02/2016. Id. n. 784 del 16/01/2014, secondo cui il principio per cui il requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., non è rispettato ove il ricorrente abbia riprodotto pedissequamente l’intero, letterale contenuto degli atti processuali con conseguente inammissibilità del ricorso, va inteso nel senso che una simile struttura del ricorso esclude che l’esposizione sommaria dei fatti di causa possa desumersi per estrapolazione dall’illustrazione del o dei motivi. Parimenti, secondo Cass. VI – 5 n. 17447 del 12/10/2012, il ricorso per cassazione, confezionato mediante la riproduzione degli atti dei pregressi gradi di giudizio e dei documenti ivi prodotti con procedimento fotografico o similare e la giustapposizione degli stessi con mere proposizioni di collegamento, è inammissibile per violazione del criterio di autosufficienza, in quanto detta modalità grafica viola il precetto dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa, e grava la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, impedendo l’agevole comprensione della questione controversa, nonché rimettendo alla discrezionale valutazione della stessa la verifica del contenuto degli atti del processo; né l’indicata forma espositiva può essere giustificata dall’esigenza di consentire la verifica degli atti, poiché questa attiene ad una fase successiva e può essere assolta attraverso l’allegazione, di seguito al ricorso, di copia degli atti ritenuti strumentali allo scopo. In precedenza analogamente si erano pronunciate le Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza n. 5698 in data 11/04/2012: ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto -anche quello di cui non occorre sia informata-, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. Cfr. inoltre, tra le varie, ancora Cass. sez. un. civ. n. 16628 del 17/07/2009: la prescrizione contenuta nell’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura)”.

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