Cassazione Terza Civile
Ordinanza n. 4309 del 14/02/2019
Risarcimento danni
EMOTRASFUSIONI CON SANGUE INFETTO – CONTAGIO – RISARCIMENTO DEL DANNO – CUMULO CON L’INDENNIZZO EX L. N. 210 DEL 1992 – NON COINCIDENZA TRA DANNEGGIANTE E SOGGETTO EROGATORE DELLA PROVVIDENZA – “COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO” – OPERATIVITÀ – CONDIZIONI.
In caso di infezione conseguente ad emotrasfusioni o ad utilizzo di emoderivati, opera la “compensatio lucri cum damno” fra l’indennizzo ex l. n. 210/1992 ed il risarcimento del danno anche laddove non sussista apparente coincidenza tra il danneggiante ed il soggetto che eroga la provvidenza (nella specie, rispettivamente, ASL e Regione), qualora possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, restando in tal caso irrilevante che la l. n. 210/1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa in favore di chi abbia erogato l’indennizzo.