Danno erariale per i rimborsi di spese legali non dovute ad amministratori comunali

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La responsabilità del proponente la deliberazione che autorizza i rimborsi.

Con deliberazione consiliare del 2011 un comune pugliese procedeva a riconoscere debiti fuori bilancio per complessivi oltre 1,2 milioni di euro, a titolo di rimborso di spese legali derivante dall’avvenuta assoluzione di amministratori (e dipendenti) dell’ente coinvolti in diversi procedimenti penali conclusisi con sentenza di assoluzione. La delibera veniva proposta dal responsabile dell’Avvocatura comunale (che apponeva il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL) e avallata dal responsabile della Ragioneria.

La Procura regionale della Corte dei conti avviava apposite indagini finalizzate a verificare la liceità dei suddetti rimborsi. All’esito delle stesse si sarebbe appurato che nella deliberazione si faceva riferimento genericamente all’assenza di conflitto di interessi fra i soggetti coinvolti nel procedimento penale e l’Amministrazione comunale stessa, invocandosi le formule assolutorie pronunciate nei confronti dei dipendenti, nonché l’art. 67 del D.P.R. n. 268 del 1987 per indicare il richiamo per relationem alla spettanza del diritto al rimborso anche per gli amministratori comunali, per i quali, in realtà, lla normativa richiamata nulla prevede poichè si riferisce, invece, al solo personale dipendente.

Il responsabile dell’Avvocatura e quello della Ragioneria venivano così citati a giudizio di responsabilità amministrativa, poiché dal loro operato sarebbe derivato un ingente danno erariale, pari al complessivo importo dei rimborsi, trattandosi di esborsi non dovuti dall’Amministrazione comunale, in quanto non si erano realizzate le condizioni di legge per erogare i rimborsi stessi.

La Sezione giurisdizionale della Corte, con sentenza n. 480 del 20 novembre 2017, ha condannato il solo responsabile dell’Avvocatura, autore della proposta di delibera e responsabile di aver reso il parere di regolarità tecnica, atteso da un lato che non vi sarebbe stata in alcun caso la preventiva informazione, da parte dell’indagato/imputato, a beneficio del Comune, circa la pendenza di un procedimento penale a proprio carico, al fine così di procedere alla scelta di un legale di comune gradimento (e di scrutinare poi, in concreto, la possibile sussistenza di un conflitto di interesse tra l’imputato e l’Amm.ne), così come stabilito dall’art. 67 D.P.R. n. 268 del 1987 (ripetuto pedissequamente dall’art. 28 del c.c.n.l. dipendenti Enti locali del 14 settembre 2000), e, dall’altro, per aver omesso di effettuare una necessaria valutazione di congruità delle parcelle spiccate dai relativi professionisti.

L’assoluzione, invece, del responsabile della Ragioneria (il cui contegno è stato ritenuto “lievemente colposo”), che pure aveva rilasciato il parere di regolarità contabile, è stata disposta sul presupposto che tale parere, alla luce del disposto degli artt. 49 primo comma, e 153, commi 4-5, del T.U.EL., limita la sua valenza ai soli aspetti squisitamente finanziari e contabili dell’approvanda delibera consiliare.

Rodolfo Murra

(17 gennaio 2018)

Tratto da Il quotidiano della P.A.

e visibile a questa pagina: link al sito del quotidianodellapa

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