Due interessanti pronunce della Cassazione sugli artt. 348 bis e 348 ter del codice di procedura civile

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Cassazione 3La Sesta Sezione Civile con ordinanza n. 8940 del 17.4.2014 ha affermato il principio secondo il quale la mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello, che ne giustifica la pronuncia di inammissibilità, ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ., comprende i casi di manifesta infondatezza dell’impugnazione sia nel merito che per ragioni di rito (quale, ad esempio, l’ipotesi di inosservanza dell’art. 342 cod. proc. civ.) e che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, pronunciata ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ., non è mai ricorribile per cassazione, essendo rimessa al controllo della S.C. la sola sentenza di primo grado, sia sotto il profilo degli artt. 329 e 346 cod. proc. civ., sia ai fini del rilievo dell’eventuale giudicato maturato.

La medesima Sezione con ordinanza n. 7273 del 27.3.2014 ha stabilito che  è  ricorribile per cassazione l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello pronunciata, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., non per la manifesta infondatezza di merito del gravame, ma per un impedimento di rito (nella specie, genericità dell’impugnazione), tale ordinanza essendo, in senso sostanziale, una sentenza.

I testi delle due ordinanze scaricabili cliccando sui seguenti links

Cass Sez VI ord 8940 del 17.4.2014

Cass Sez. VI ord 7273 del 27.3.2014

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