La Seconda sezione della Corte di cassazione ha affermato che, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7 del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo cui copia degli atti indicati in ricorso va inserita in separato fascicolo a cura della cancelleria, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, resta comunque sempre in capo al ricorrente, in caso di impugnazione proposta ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in forza del principio di autosufficienza del ricorso, l’onere di indicare specificamente gli atti da inserire in detto fascicolo, non potendo attribuirsi alla cancelleria il compito di identificazione degli stessi attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso.
È la sentenza n. 28300 ud. 16/04/2019 – deposito del 28/06/2019