Indennità di avviamento: rinuncia preventiva e riduzione del canone

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In tema di locazione di immobile ad uso non abitativo, la clausola del contratto contenente una rinuncia preventiva, da parte del conduttore, all’indennità di avviamento a fronte della riduzione del canone, è, in virtù dell’art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nulla, non essendo precluso al conduttore di rinunciare alla detta indennità successivamente alla conclusione del contratto, quando può escludersi che si trovi in quella posizione di debolezza alla cui tutela la richiamata disciplina è preordinata.

Lo afferma la Corte di Cassazione Sezione Terza Civile con Sentenza n. 24221 del 30/09/2019

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