Prelazione del conduttore e cessione dell’immobile da una società ai suoi soci.

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Cassazione Terza Sezione Civile

Sentenza n. 24223 del 30/09/2019

Locazione

LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO – CESSIONE AGEVOLATA DELL’IMMOBILE DALLA SOCIETÀ LOCATRICE AI SUOI SOCI EX ART. 1, COMMI 115-120, L. N. 208 DEL 2015 – DIRITTO DI PRELAZIONE SPETTANTE AL CONDUTTORE – ESCLUSIONE – FONDAMENTO.

In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, l’istituto della prelazione e quello del riscatto, contemplati dall’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non si applicano al caso in cui una società di persona abbia ceduto in via agevolata, ai sensi dell’art. 1, commi 115-120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai propri soci l’immobile concesso in locazione, avendo il legislatore plasmato l’atto di trasferimento oneroso per renderlo idoneo ad una vera e propria causa tributaria (parziale sgravio fiscale) che viene affiancata, quale specialità del negozio, alla ordinaria causa di compravendita.

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