La violazione del diritto di espatrio: interessante sentenza della CEDU

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Nella sentenza del 17.12.2019 resa nel Ricorso n. 68957/16 (C. TORRESI contro l’Italia) la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha esaminato il caso di un uomo che si era separato ed a cui era stato limitato il diritto di espatrio in Cina sotto forma di mancato rilascio del passaporto per mancanza del consenso della moglie.

Il ricorrente era divenuto padre di due bambine con una signora cinese con cui si era sposato in Italia ed alla sua richiesta di passaporto per andare in Cina per lavoro la moglie si era opposta sostenendo che egli non adempiva alle obbligazioni alimentari verso le figlie e che in Cina aveva altra relazione sentimentale.

Il caso fu esaminato dal Giudice tutelare e poi dal tribunale dei minorenni che entrambi diedero ragione alla moglie, con cui nel frattempo si giunse alla separazione.

La Corte nell’esame del ricorso tratta tre aspetti premettendo che l’articolo 2 § 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione garantisce ad ogni persona il diritto di lasciare qualsiasi paese per recarsi in qualsiasi altro paese di sua scelta in cui possa essere ammessa. Nel caso in questione, il rifiuto di rilasciare un passaporto al ricorrente costituisce una violazione di tale diritto (Baumann c. Francia, n. 33592/96, §§ 62-63 CEDU 2001 V (estratti), Napijalo c. Croazia, n. 66485/01, §§ 69-73, 13 novembre 2003, e Nalbantski c. Bulgaria, n. 30943/04, § 61, 10 febbraio 2011). Pertanto, è opportuno per la Corte stabilire se questa violazione fosse «prevista dalla legge», perseguisse uno o più degli scopi legittimi definiti dall’articolo 2 § 3 del Protocollo n. 4 alla Convenzione e se fosse «necessaria in una società democratica» per il raggiungimento di questo o questi scopi.

Sotto il primo profilo la Corte rammenta che l’ingerenza si basava sull’articolo 3, lettera b), della legge n. 1185 del 21 novembre 1967, come modificata dall’articolo 24, comma 1 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, tenuto conto del fatto che il ricorrente non pagava per intero l’assegno alimentare che era tenuto a versare in favore delle figlie.

Sotto il secondo profilo la Corte ritiene anche che il provvedimento fosse volto a salvaguardare gli interessi delle figlie del ricorrente e perseguisse un obiettivo legittimo di tutela dei diritti altrui, ossia il diritto dei figli a ricevere un assegno alimentare.

Sotto il terzo profilo la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità giudiziarie interne abbiano riesaminato più volte la situazione personale dell’interessato e la sua capacità di pagare le somme dovute, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti per assicurarsi che la restrizione temporanea della libertà di circolazione del ricorrente fosse giustificata e proporzionata rispetto alle circostanze del caso di specie. Esse hanno adempiuto al loro dovere di riesaminare regolarmente la misura contestata, fatto che, a parere della Corte, priva la misura di qualsiasi automaticità. L’espatrio in Cina avrebbe reso più difficile il recupero delle somme dovute dal padre per obbligazioni alimentari che il ricorrente non onorava regolarmente.

Per tali motivi il ricorso è stato respinto.

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