Licenziamento durante il periodo di comporto: nullo o inefficace?

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La Sezione Lavoro della Cassazione  ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta oggetto di contrasto, riguardante il licenziamento intimato in costanza del periodo di malattia del lavoratore; in particolare, se il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto sia riconducibile ad un’ipotesi di nullità, ovvero di temporanea inefficacia dello stesso.

Lo ha fatto con ordinanza n. 24766 del 19.10.2017 (clicca qui per leggerla).

La Corte chiarisce che la questione si inserisce nel più vasto ambito della tematica relativa al licenziamernto intimato (anche per  causa diversa dal superamento del periodo di comporto) in costanza di malattia del lavoratore nel periodo di garanzia della conservazione del posto ai sensi dell’art. 2101, comma 2, c.c..

La giurisprudenza maggioritaria della Sezione ritiene valido il licenziamento intimato nel periodo di malattia risultando la relativa efficacia solo sospesa fino al venire meno della situazione ostativa (ex multis Cass. 10.10.2013 n. 23063; ID 6.7.1990 n. 7098, ID 19.1.1981 n. 451); ciò in base al principio generale di conservazione degli atti giuirdici desumbile dall’art. 1367 c.c. applicabile al recesso datoriale in virtù del rinvio operato dall’art. 1324 c.c. agli atti unilaterali. Quindi secondo tale filone il licenziamento intimato durante il periodo di comporto é inefficace, ma non nullo.

A tale orientamento della medesima Sezione Quarta  però se ne é contrapposto altro (Cass. 18.11.2014 n. 24525; ID. 26.10.1999 n. 12031) secondo cui il licenziamento in tali casi sarebbe nullo: ciò in quanto il superamento del periodo di comporto é fatto che di per se solo dà diritto al datore di recedere senza necessità che sussistano e vengano allegati altri motivi che possano integrare un giustificato motivo ex art. 3 L. 604/1966.

Tael contrasto ha generato la remissione alle Sezioni Unite.

 

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