Prova alcol test in caso di incidenti e rilevanza penale del rifiuto

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La Corte di Cassazione Sezione VI Penale  con ordinanza n. 4405 del 24.2.2014 ha stabilito il seguente principio:

Gli accertamenti del tasso alcoolemico effettuati dalle strutture sanitarie a norma dell’art. 186, comma 5, del codice della strada includono l’esame ematico; il trasgressore, che deve essere informato della finalità penale dell’esame e della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può rifiutare di sottoporsi al prelievo, incorrendo, tuttavia, nelle sanzioni di cui all’art. 186, comma 7.

Il comma 5 prevede che: “Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. ((Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza)). Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.

Il detto comma 7 prevede che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e’ punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI”.

Cliccando sul link che segue é possibile visualizzare l’ordinanza.

Ordinanza 24.2.2014 n. 4405

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