In tema di prova testimoniale, la Terza sezione Penale della Cassazione ha affermato che, ai fini della rituale acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. delle dichiarazioni in precedenza rilasciate da testimone resosi irreperibile in quanto sottoposto a violenza e minaccia al fine di non deporre o di deporre il falso, non rileva la circostanza che il medesimo si sia reso reperibile in un diverso procedimento, essendo determinante il fatto che nel processo di cui trattasi, e non in altri separati giudizi, il teste sia stato oggetto di violenza o intimidazione.
Trattasi della Sentenza n. 7596 /2020 (ud. 11/12/2019 – deposito del 26/02/2020)